Per il Consiglio di Stato, non rileva il tempo intercorrente tra la realizzazione dell'opera edilizia abusiva e l'irrogazione della sanzione

di Francesca Pietropaolo - Ai fini della legittimità del provvedimento sanzionatorio non rileva il lungo periodo di tempo eventualmente occorso tra l'edificazione dell'opera edilizia abusiva e l'irrogazione della sanzione da parte della competente P.A.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1386 /2017 (sotto allegata) ha infatti confermato la sentenza del TAR Lazio n. 431/2015 che accoglieva la domanda cautelare annessa al relativo ricorso in ordine alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi a spese del proprietario dell'opera abusiva.

La vicenda

La questione riguardava il reiterato ordine di demolizione, da parte dell'Amministrazione procedente, di un impianto di radiodiffusione costruito senza titolo, per la quale a nulla è valso il preteso affidamento che il protrarsi del comportamento inerte del Comune avrebbe ingenerato sulla legittimità dell'opera.

E' anzi stato ritenuto non sussistente in capo all'Amministrazione l'obbligo di motivare specificamente il provvedimento in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla demolizione dell'opera, tenuto conto che la lunga durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio, lungi dal rendere l'abuso legittimo, ne rafforza e cristallizza, in diritto, il carattere abusivo (per i precedenti si vedano Consiglio di Stato n. 4892 e n. 3568/2014).

Abuso edilizio: nessuna sanatoria per il decorrere del tempo

Non può infatti sussistere alcuna sanatoria in ordine al mero decorrere del tempo a cui conseguirebbe il dovere per l'Amministrazione comunale di apportare alle opere una sostanziale sanatoria o il potere di determinarsi a non emanare l'ordine di demolizione.

E il Consiglio di Stato, ancora con indirizzo unanime, alla citata sentenza n. 1386/2017 ribadisce che nel quadro normativo che disciplina gli illeciti edilizi il decorso del tempo non assume alcuna rilevanza, neppure quando come nel caso specifico sia addirittura decennale. Rilevanza invece attribuita in sede penale, ove in presenza dei relativi presupposti può essere emessa declaratoria di estinzione del reato.

In punto di diritto amministrativo si devono infatti applicare esclusivamente i principi di tipicità e di legalità, così che la sanatoria

di opere edilizie abusive può essere disposta in sede amministrativa solo nei casi espressamente previsti, e cioè: nei casi di c.d. "condono" (applicabili solo ed esclusivamente a manufatti realizzati entro una certa data prefissata dal legislatore in presenza di specifica e fondata domanda degli interessati) ovvero nei casi di c.d. "accertamento di conformità" (rilasciato se vi è conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al tempo di realizzazione degli interventi e al momento di presentazione della domanda).

Per i casi diversi, le opere realizzate senza titolo devono sempre essere demolite, con ogni conseguenza prevista dalla legge, così che per l'impianto in questione è stato sufficiente motivare unicamente con il richiamo al carattere abusivo dell'opera, tenendo anche conto che per le opere oggi realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista non solo è responsabile della conformità delle opere alla disciplina urbanistica ma assume anche la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità si sensi degli art. 359 e 481 del codice penale.

Francesca Pietropaolo - legale.pietropaolo@gmail.com

Ordine degli Avvocati di Roma Sez. Speciale D.lgs 96/2001

Advocat Avvocato Stabilito


Consiglio di Stato, sentenza n. 1386/2017

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