La segnalazione a sofferenza di un cliente da parte delle Banche, in alcuni casi risulta illegittima. Ecco quando avviene e quali sono i danni risarcibili

La segnalazione a sofferenza presso la centrale dei rischi può, in alcuni casi, risultare priva di fondamento e, quindi, illegittima.

Infatti, come chiarito dalla Banca d'Italia nell'apposita circolare illustrativa, "l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non scaturisce automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel servizio di pagamento del debito".

È quindi necessario che la banca fondi la propria valutazione su elementi oggettivi, che non possono coincidere con il mero ritardo nel pagamento o solo con la sussistenza di una pendenza di un giudizio per l'accertamento del credito.

Segnalazione a sofferenza: valutazioni arbitrarie

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Nonostante ciò, non è raro che l'appostazione a sofferenza sia frutto di una scelta arbitraria e illegittima, che può cagionare al cliente dei danni anche molto ingenti.

Purtroppo questo è il limite di un sistema completamente sbilanciato: è il soggetto creditore a poter decidere se una posizione debba essere segnalata a sofferenza oppure no, senza il sindacato di un soggetto terzo ed imparziale. La tutela giurisdizionale è infatti eventuale e comunque successiva all'evento segnalazione.

Segnalazione a sofferenza: le indicazioni della Banca d'Italia

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In ogni caso va detto che, con la circolare n. 139/1991 (periodicamente aggiornata), la Banca d'Italia ha dettato le istruzioni a cui devono attenersi le banche per effettuare le segnalazioni dei clienti in Centrale Rischi.

In particolare, la circolare individua i parametri che la banca deve tenere presenti per censire nella categoria "sofferenze" l'esposizione debitoria di un cliente. Nello specifico, il paragrafo 1.5 della circolare dispone che "nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti (comma 1); l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito(comma 2)".

Omessa informazione al cliente: segnalazione illegittima

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Un'ulteriore ipotesi di segnalazione illegittima si ha quando l'istituto di credito segnala l'esposizione del proprio cliente senza averlo prima informato della sua situazione e, quindi, senza avergli permesso di provvedere a ripianarla.

Segnalazione illegittima al CRIF: i danni risarcibili

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L'illegittima segnalazione al CRIF dà diritto al cliente di ottenere il risarcimento del danno subito, danno che può esser di carattere sia patrimoniale che non patrimoniale.

Con riferimento alla prima ipotesi, si pensi, ad esempio, all'impossibilità di accedere a un finanziamento.

Con riferimento al danno non patrimoniale, invece, si consideri la lesione del diritto alla reputazione di buon pagatore.


Avv. Giampaolo Morini (foro di Lucca)

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Tribunale di Bari Ordinanza cautelare resa dal G.D. dott. Sergio Cassano in data 15/12/2016
Tribunale di Bari Ordinanza Collegiale Rel. Dott. Francesco Cavone13.03.2017
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Centrale rischi finanziari: raccolta di articoli

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