La Cassazione conferma l'applicazione dell'art. 141 cod. ass. anche lo scontro è provocato da un veicolo non identificato o assicurato

di Lucia Izzo - Sì al risarcimento dell'assicurazione per i passeggeri di un veicolo che riportano danni a seguito di un incidente, anche laddove il sinistro sia provocato da un altro veicolo che rimane sconosciuto, non coperto o non identificato.

La vicenda

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 16477/2017 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso di un uomo teso a ottenere il risarcimento dei danni riportati quale passeggero della propria autovettura, in quel momento condotta dalla sorella, a seguito dello scontro con un altro veicolo rimasto sconosciuto.


Bocciata l'interpretazione dei giudici di merito sull'art. 141 del codice sulle assicurazioni, secondo i quali l'azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia assicurativa del vettore avrebbe presupposto uno scontro tra veicoli entrambi assicurati, rimanendone esclusa l'applicabilità invece, se, come nella specie, nulla si sappia della assicurazione e neppure della identità del secondo veicolo, che è rimasto sconosciuto.


Nonostante la nuova normativa introdotta dall'art. 141 "non brilla per chiarezza", secondo gli Ermellini va valorizzato non solo il dato testuale, ma anche la finalità della norma, ossia quella di tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile e ciò prescindendo dall'esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata.

Terzo trasportato: azione diretta anche se il veicolo coinvolto nel sinistro resta sconosciuto

I dubbi interpretativi provocati dalla norma, secondo la Cassazione, vanno risolti a favore del danneggiato come confermato da diverse pronunce richiamate in sentenza, sia della Corte stessa, nonché della Corte Costituzionale (ordinanze (n. 208 e 440 del 23 dicembre 2008) e della Corte di Giustizia Europea (sentenza 1° dicembre 2011, Churcill Insurance/Wilkinson)


Tale solco interpretativo privilegia un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui, per la legittimazione a esercitare l'azione diretta, si prescinde dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile.


Si privilegia così, in ogni ipotesi di danno a un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore.


In quest'ottica ricostruttiva, il riferimento a due diversi enti assicurativi contenuto nell'art. 141, nonostante la scarsa chiarezza e coerenza del dato testuale, andrebbe letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa.

Questa interpretazione volta a privilegiare una più ampia applicazione dell'art. 141 e la sua utilizzabilità a tutela del trasportato, per fornirgli uno strumento di risarcimento più veloce e idoneo a coprire una più vasta serie di casi, appare preferibile sia perché il dato testuale nella specie non è né univoco né affidabile, sia perché più coerente con i precedenti di questa stessa Corte e l'unica atta a salvaguardare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

Pertanto, va enunciato il principio di diritto secondo cui "La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass. anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato".

Cass., III civ., ordinanza n. 16477/2017

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