Analisi dell'articolo 15 della legge n. 354/1975

Dott.ssa Rosa Valenti - L'ordinamento penitenziario attribuisce al lavoro un ruolo centrale nel contesto dell'ampio apparato normativo del trattamento rieducativo volto a favorire la rieducazione e la risocializzazione del condannato e dell'internato.

L´articolo 15 dell´ordinamento penitenziario (L.26.07.1975 n.354) prevede che " ai fini del trattamento rieducativo, salvo i casi di impossibilita´, al condannato e all´internato e´assicurato il lavoro". Pertanto, vi è la possibilita´per i detenuti di poter svolgere un lavoro all´esterno o all´interno dell´istituto.

Detenuti, lavoro all'esterno

I detenuti e gli internati sono ammessi al lavoro esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, il provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutivo dopo l´approvazione del magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati sono ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all´esterno degli istituti penitenziari, viene loro offerta anche l´opportunita´di prestare la propria attivita´a titolo volontario e gratuito, come i progetti di pubblica utilita´organizzati dalle Istituzioni amministrative statali, regionali, comunali o ancora organizzazioni sanitarie e internazionali. Inoltre , ai fini del ravvedimento, e´prevista la possibilita´per i detenuti e gli internati di prestare attivita´ di volontariato e gratuito in favore delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. (Articolo 21, L. 26.07.1975 n.354 e´molto innovativo). I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all´esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette. (Art.48 D.P.R. 30/06/2000 n.230).

Limiti per l´ammissione al lavoro all´esterno

Possono essere ammessi al lavoro all´esterno i condannati per i reati associativi o altri di grave allarme sociale indicati nei commi 1, 1 ter e 1 quater dell´articolo 4 bis dell´ordinamento penitenziario (delitti commessi per finalita´ di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell´ ordine democratico), solo dopo aver espiato almeno un terzo della pena e, comunque di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all´ ergastolo l´assegnazione puo´ avvenire dopo l´espiazione di almeno dieci anni di pena, non possono essere assegnati al lavoro all´esterno per svolgere lavori a titolo di volontariato i detenuti e gli internati per il delitto di associazione di stampo mafioso (art.416 bis c.p.) e per i reati commessi per favorire le attivita´di stampo mafioso.

Lavoro penitenziario intramurario

Il lavoro all´interno dell´Istituto penitenziario e´disciplinato dall´articolo 47 D.P.R. Giugno 2000 n.230, secondo cui le lavorazioni penitenziarie, sia all´interno sia all´esterno dell´istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l´eventuale utilizzazione anche in comodato

dei locali e delle attrezzature gia´ esistenti negli istituti. In questo assetto normativo un ruolo determinante assumono le convenzioni con cooperative sociali, ad esempio quelle dirette alle lavorazioni penitenziarie atte a produrre determinati beni, che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche. Le cooperative sociali, possono avere altresì ad oggetto servizi che si svolgono all´interno dell´ istituto, come quelli di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati (comma 3 art. 47 D.P.R. 30 Giugno 2000 n.230). Nei rapporti di lavoro intercorrenti tra le imprese e i detenuti, i datori di lavoro devono versare alla direzione dell´Istituto la retribuzione spettante al prestatore di lavoro, al netto delle ritenute di legge, e l´importo di eventuali assegni familiari.

Legge Smuraglia

In questo quadro normativo delineato assume grande rilievo la legge Smuraglia (L. 22 Giugno 2000 n. 193), la quale include, nell´articolo 4, comma 1. Legge 8 Novembre 1991, n.381, come soggetti cd. "svantaggiati" le persone detenute o internate negli istituti penitenziari. La predetta legge ha applicato il sistema degli sgravi fiscali e contributivi alle aziende pubbliche e private che organizzano attivita´produttive o di servizi all´interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate. Sulla base delle norme sopra esposte lo scopo delle legislatore e´ quello di favorire, anche attraverso il lavoro o corsi di formazione professionale, il reinserimento nella societa´ del detenuto al fine di eliminare o quanto meno ridurre le cause di disadattamento sociale.

Dottoressa Rosa Valenti

http://rosavalenticriminologo.blogspot.de/


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