di Marina Crisafi - Sospensione della patente fino a 6 mesi e decurtazione di 10 punti in caso di recidiva, per chi viene beccato alla guida col cellulare. È solo una delle tante novità previste dal disegno di legge recante modifiche al codice della strada, approdato all'esame della commissione trasporti della Camera il 5 luglio scorso (sotto allegato).
Il ddl, che contiene novità ben più ampie e variegate, rispetto al decreto annunciato dal Governo nei mesi scorsi, che doveva inasprire le pene per chi usa impropriamente dispositivi elettronici, come gli smartphone, al volante (Leggi: Telefono alla guida: in arrivo la sospensione della patente fino a 3 mesi) è frutto della predisposizione di un testo unificato (di diverse proposte di legge) elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base da parte della commissione.
Ecco le novità principali:
Cellulare alla guida, sanzioni più salate
Una delle novità più interessanti del ddl è contenuta nell'art. 11 diretto a contrastare l'uso improprio di dispositivi elettronici durante la guida.
A tal fine, viene modificato l'art. 173 del codice della strada, inserendo al comma 2, lo specifico divieto di usare "smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, ovvero di usare cuffie sonore".
Viene inoltre modificato il comma 3-bis sancendo che per la violazione del divieto si applica la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida da 2 a 6 mesi (il doppio in luogo di quella attuale), oltre al raddoppio dei punti sottratti (da 5 a 10) nel caso di recidiva nell'arco di un biennio.
Autovelox a 300 metri di distanza dal segnale
Il ddl, all'art. 8, interviene anche sui limiti di velocità e sui controlli. All'art. 142 del codice della strada viene specificato (comma 6-bis) che i sistemi elettronici di rilevamento automatico della velocità siano collocati "ad almeno 300 metri" di distanza dal segnale che indica l'obbligo di riduzione della velocità. Inoltre, il comma 1 aumenta il limite di velocità in autostrada per i veicoli che trainano rimorchi (a 70 km/h fuori dei centri abitati e a 100 km/h sulle autostrade), al fine di allinearlo con quello previsto negli altri paesi dell'Ue.
Stop ai furbetti delle auto immatricolate all'estero
Il testo interviene altresì in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Ue o allo spazio economico europeo (See), introducendo un nuovo articolo 132-bis nel codice della strada
, al fine di evitare condotte fraudolente. In particolare, viene previsto che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva all'estero debbano essere in grado di documentarne "le regolari detenzione e circolazione, affinchè esse non integrino l'elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane". In caso di violazione, sono previste multe da euro 84 a euro 335, nonché il ritiro della carta di circolazione del veicolo per 30 giorni, e, ove possibile, l'obbligo di reimmatricolazione con targa italiana.Viene prevista, infine, una modifica all'art. 9 del codice della strada, per inserire i veicoli da competizione, tra quelli "atipici" di cui all'art. 59.
Bici sui marciapiedi e ciclisti in controsenso
Il testo detta disposizioni anche sul fronte ciclisti, consentendo, attraverso il nuovo comma 4-bis dell'art. 158 del cds, innanzitutto "la sosta sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio", ciò naturalmente a condizione che il mezzo non crei intralcio ai pedoni o interferisca con i percorsi tattili per i disabili visivi.
Viene sancito altresì che, nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, "può essere consentita, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli". Tale possibilità è adeguatamente segnalata, mediante l'aggiunta, ai segnali verticali di divieto e di obbligo generico, "di un apposito pannello integrativo indicante l'eccezione per i velocipedi".
Allarme bimbi auto
Dal testo unificato, sia al fine di contenere le modifiche al cds in un numero limitato, sia per i profili di complessità presentati, sono state stralciate le disposizioni che prevedevano l'introduzione dell'obbligo di un "dispositivo antiabbandono" sui seggiolini dei bimbi in auto. Tali disposizioni, tese ad assicurare un trasporto sicuro dei minori, verranno trattate in ogni caso in fase di emendamenti al testo.
Ddl modifiche codice della strada
Novità pensioni: ultime notizie