di Marina Crisafi - Nella mediazione obbligatoria, l'avvocato è necessario. Lo precisa il Consiglio Nazionale Forense, chiarendo la portata della sentenza della Corte di Giustizia Ue (C-75/16) del 14 giugno scorso che ha affermato la facoltatività della difesa tecnica, giacchè ritenuta un costo inutile e sancendo la possibilità per il consumatore di ritirarsi dall'Adr in qualsiasi momento.
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Mediazione: la precisazione del Cnf
Orbene, specifica il Cnf - nella nota di approfondimento dell'ufficio studi (sotto allegata), inviata ai responsabili degli organismi di mediazione forense, ai presidenti delle unioni regionali forensi, al coordinatore dell'Ocf Antonio rosa, nonché agli stessi componenti del consiglio nazionale forense - tale facoltatività "ha un impatto - soltanto - sulle procedure Adr disciplinate dagli artt. 141 e ss. del codice del consumo" e non già "sui procedimenti di mediazione disciplinati dal d.lgs. n. 28/2010 e amministrati dagli organismi di mediazione ivi previsti".
La nota del Cnf sulla mediazione obbligatoria
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