Avv. Giampaolo Morini - E' illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. , quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio. Così la Cassazione, nell'ordinanza n. 15145 del 19 giugno 2017.
Le formalità nel procedimento di notificazione
L'impossibilità di portare a compimento il procedimento di notificazione attraverso l'espletamento di tre distinte formalità sopra prescritte, porta all'applicazione dell'art. 140 che costituisce mero sviluppo del procedimento di notificazione.
Tali formalità sono le seguenti: a) l'affissione di un avviso alla porta, con il quale si informa il notificando del deposito dell'atto presso la casa comunale; b) il deposito, appunto, dell'atto presso la casa comunale, dove il notificando potrà ritirarlo; c) la spedizione di un ulteriore avviso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento avente ad oggetto, ancora una volta, l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale.
Il momento perfezionativo della notificazione
La notifica eseguita ex art. 140 si perfeziona, secondo il fermo indirizzo della giurisprudenza, con il compimento delle tre formalità previste, sicché non si producono gli effetti giuridici sse manca uno solo degli adempimenti[1].
L'atteggiarsi della norma nel diritto vivente si è quindi radicalmente modificato nel 2005[2] grazie all'apporto delle Sezioni Unite, che hanno affermato che la notifica nei confronti del destinatario si da per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti, ossia con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento: tale adempimento ha lo scopo di consentire la verifica dell'arrivo dell'atto al destinatario; l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato (questa l'innovazione introdotta dalle Sezioni Unite) pena la nullità della notificazione, sanabil, tuttavia, dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 [3].
Tale disposizione è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione[4].
La nozione di irreperibilità e le risultanze anagrafiche
La notifica ex art. 140 ha carattere eccezionale ed è subordinata all'impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario medesimo, oppure, in caso di sua assenza dalla casa di abitazione o dal luogo di lavoro, ai soggetti alternativamente indicati nell'art. 139[5].
Ai fini della irreperibilità, non occorre, che il notificando sia ricercato preventivamente in tutti i comuni e luoghi presi in considerazione dall'art. 139[6]: risultato infruttuoso il tentativo di notifica alla residenza e non avendo rinvenuto alcuna delle persone indicate dall'art. 139, l'ufficiale giudiziario può procedere all'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 senza dover ricercare lo stesso notificando presso il comune di dimora o domicilio ovvero sul luogo di lavoro, e così via. Naturalmente, essendo la procedura ex art. 140 un mero sviluppo di quella prevista ex art. 139, la formalità di cui all'art. 140, deve avvenire a pena di nullità nel rispetto di detto ordine[7].
In realtà il termine irreperibilità viene usato, per l'applicailità dell'art. 140 in una accezione attenuata, essendo, l'irreperibilità termine più coerente con la disposizione di cui all'art 143 cpc, dedicato alla notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, mentre la norma in commento si riferisce al caso in cui l'indirizzo del destinatario è noto e la copia da notificare non può essere consegnata per semplici difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell'art. 139[8].
Secondo l'opinione prevalente, se il notificante conosce o può conoscere, con la diligenza ordinaria, il luogo in cui si è trasferito il destinatario, la notifica non può essere eseguita nel luogo della precedente residenza[9]: comunque, sia chiaro, l'ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere ricerche per appurare l'eventuale trasferimento della residenza qualora non concorrano specifiche circostanze, idonee ad ingenerare il sospetto del verificarsi del trasferimento stesso[10].
Il rilievo delle tre formalità
Le formalità previste dall'art. 140 hanno tutte carattere essenziale[11]: cosa accade se manca una delle tre formalità nell'ipotesi di notifica ex art. 140?
Per un primo indirizzo (datato), la mancanza di una delle formalità comporta l' inesistenza della notifica[12].
Oggi, tuttavia, l'orientamento prevalente, qualifica la mancanza di una delle formalità, vizio di nullità, dunque sanabile per effetto della costituzione del notificando ovvero dell'ordine di rinnovazione della notificazione impartito dal giudice[13].
Il perfezionamento della notifica effettuata ex art. 140, necessita il compimento di tutti gli adempimenti previsti, con la conseguenza che, in caso d'omissione di uno di essi, la notificazione è nulla; diversamente, la notifica si dirà inesistente quando manchi del tutto o sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge (ad es. perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea)[14].
Il deposito dell'atto nella casa comunale rappresenta, unitamente all'affissione dell'avviso nell'albo, essenziale, poiché consente al destinatario di entrare in possesso del documento a lui destinato[15].
La giuriprudenza, ha inoltre puntualizzato, che il deposito deve essere riferibile all'atto notificato, con gli estremi necessari alla sua identificazione[16].
Non può considerarsi perfezionata la notifica ex art. 140, quando l'ufficiale giudiziario non dia atto, nella relata, dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito[17], anche se l'omissione dell'affissione è stata ritenuta da alcune pronunce causa di nullità della notifica qualora sia comunque stata eseguito l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve essere allegata all'originale dell'atto[18]. La ricezione della raccomandata funge, dunque, da atto sanante della nullità per il raggiungimento dello scopo[19]; se manca la raccomandata resta ferma anche la nullità determinata dalla mancata affissione[20].
L'avviso a mezzo di raccomandata è regolata dall'art. 48 disp. att.
È necessaria la produzione, a pena di nullità, con la copia notificata dell'atto, dell'avviso di ricevimento della raccomandata[21].
Avv. Giampaolo Morini
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[1] Cass. n. 11679/1991; Cass. n. 5514/1981.
[2] Giurisprudenza precedente: Cass. n. 3389/2004; Cass. n. 14986/2000.
[3] Cass. S.U., n. 458/2005, Giust. civ., 2005, I, 935, con nota di Saraceni.
[4] Corte cost. n. 3/2010.
[5] Cass. n. 7309/1996; Cass. n. 104/1991.
[6] Cass. n. 15443/2008; Cass. n. 2919/2007.
[7] Cass. n. 24544/3008.
[8] Cass. n. 14817/2005; Cass. n. 10629/2000.
[9] Cass. n. 15363/2008; Cass. n. 11369/2006.
[10] Cass. n. 7549/2003.
[11] Cass. n. 359/2002.
[12] Cass. n. 2720/1978; Cass. n. 4840/1981.
[13] Cass. n. 5800/1998; Cass. n. 3294/1994.
[14] Cass. n. 16141/2005.
[15] Cass. n. 3527/1979.
[16] Cass. n. 3645/1977.
[17] Cass. n. 4981/1997.
[18] Cass. n. 11713/2011; Cass. n. 14817/2005.
[19] Cass. n. 8929/1998.
[20] Cass. n. 3249/1996.
[21] Cass. S.U., n. 458/2005.