Avv. Giampaolo Morini - In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla carta dei diritto fondamentali dell'Unione Europea, fermo restando che attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità. Così la Cassazione, nella recente pronuncia n. 14852 del 14 giugno 2017.
L'iscrizione ipotecaria
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 19667 del 18/09/2014, hanno enunciato i due seguenti principi di diritto: a) l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui al medesimo D.P.R. art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento; b) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2 - bis, come introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, conv., con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2011), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecarla per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità[1].
La funzione dell'ipoteca
Nella stesura vigente[2], il legislatore ha chiarito la funzione dell'ipoteca, precisando che la stessa ha anche la funzione di assicurare la tutela del credito. La funzione dell'istituto, era stato, infatti, oggetto di interpretazioni divergenti, alle quali poi ha fatto luce l'intervento chiarificatore della Giurisprudenza di legittimità[3], che ha escluso che l'ipoteca costituisca un atto della esecuzione forzata, configurandola, invece, come una procedura ad essa alternativa[4]. Sulla natura dell'ipoteca esattoriale, la Corte di Cassazione, ha recentemente mutato il proprio orientamento che l'ipoteca non può ricondursi ad alcuna delle forme di ipoteca conosciute nel nostro ordinamento, ma ne costituisce un quartum genus; secondo la Corte l'ipoteca in commento, non può essere accomunata alla ipoteca volontaria perché difetta il consenso dell'altra parte né alla ipoteca legale in quanto iscritta in modo automatico su beni immobili oggetto di negoziazione a rafforzamento dell'adempimento delle obbligazioni, né, infine, alla ipoteca giudiziale in quanto trova il proprio titolo in un provvedimento cui la legge riconosce tale effetto: la richiesta di iscrizione ipotecaria ai sensi del citato art. 77 non è, invece sorretta da provvedimento giudiziale ma, piuttosto, da un provvedimento amministrativo[5]. La sentenza ricorda che in tema di iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima prevista dall'art. 77 D.P.R. n. 602/1973, occorre fare riferimento a tutti i debiti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, poiché il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario può procedere ad esecuzione forzata oppure promuovere azioni cautelari, senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento. Sulla base di tale presupposto ritiene quindi fondato il ricorso, in quanto la soglia di tutto il credito vantato dagli enti impositori e per cui era stata iscritta ipoteca, superava la soglia normativamente prevista. Si può dunque concludere che, in tema di iscrizione ipotecaria esattoriale, la soglia normativamente prevista dal legislatore per poter iscrivere la ipoteca non deve essere riferita alle singole iscrizioni a ruolo da parte dei vari enti impositori, dovendo invece essere considerata nel suo ammontare complessivo.
In riguardo all'iscrizione ipotecaria, in relazione all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, in assenza di notifica di un previo avviso di intimazione, alla luce del decorso di oltre un anno dalla data di notifica delle cartelle presupposte, la Comm. trib. reg. Roma, (Lazio), sez. II, 20/01/2016, (ud. 15/12/2015, dep.20/01/2016), n. 258, sostiene che la norma richiamata non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame in quanto essa fa riferimento all'espropriazione forzata e non, come nel caso di specie, agli atti cautelari che il Concessionario è legittimato a porre in essere a garanzia del proprio credito, quale è la iscrizione di ipoteca disposta a garanzia di crediti esattoriali oggetto di cartelle rimaste insolute. Non vi sarebbe, dunque, alcuna norma che preveda espressamente l'obbligatorietà della intimazione ad adempiere precedente alla iscrizione di ipoteca, trattandosi di una misura cautelare conservativa, strumentalmente connessa all'espropriazione forzata[6].
Tale orientamento, tuttavia, è stato censurato dalla sentenza n. 19667 del 2014 le Sezioni Unite che hanno anche avuto modo di osservare che: in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.
Recentemente con sentenza n. 4587 del 22 febbraio 2017 tale principio è stato ribadito: orbene la censura articolata dalla parte ricorrente non si esaurisce nell'affermazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sarebbe - come tale - applicabile alla procedura di iscrizione ipotecaria. Infatti viene anche specificamente dedotto che l'Ufficio avrebbe comunque dovuto comunicare al contribuente che avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca, e ciò nel dovuto rispetto del principio del contraddittorio. In particolare alla pag. 31 del ricorso si afferma: "nel caso in cui Equitalia voglia iscrivere ipoteca su un immobile per cartelle notificate da oltre un anno, essa deve necessariamente notificare, antecedentemente a detta iscrizione, un'intimazione di pagamento al contribuente, a pena di illegittimità conseguente cancellazione della stessa ipoteca".
Avv. Giampaolo Morini
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0584361554
[1] Cass. civ. Sez. V, 11-11-2016, n. 23037.
[2] Il testo è stato modificato dal D.L. n. 69/2013, art. 52.
[3] Cass., SS.UU., n. 19667/2014.
[4] E. Fronticelli Baldelli, "Obbligo di comunicazione dell'iscrizione di ipoteca a tutela del contraddittorio endoprocedimentale", in il fisco, n. 39/2014, pag. 3875.
[5] Cass. n. 7868/2014; Id., n. 7140/2015.
[6] Si richiamano in tal senso le recenti pronunce della S.C. n. 18007/13, n. 10234/12 e n. 26052/11, di questa CTR Lazio: sentenze n. 344/29/11, n. 171/09/12, n. 502/14/11 e n. 113/09/12, nonché della CTP di Roma: sentenza n. 12/05/11)