di Valeria Zeppilli - Nel caso in cui il valore di una causa affidata al giudice di pace non ecceda i 1.100 euro, la regola generale vigente nel nostro ordinamento e prevista dall'articolo 113 del codice di procedura civile, è quella in forza della quale la decisione va presa secondo equità.
Un'importante conseguenza di tale statuizione, tra le altre, è quella di limitare le possibilità di impugnazione della sentenza, che, ai sensi dell'articolo 339 del codice di rito, potrà essere appellata solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o per violazione dei principi regolatori della materia.
Niente equità per opposizione a multe e cartelle
La regola della decisione secondo equità, tuttavia, conosce alcune rilevanti eccezioni, tra le quali quella dettata dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo numero 150/2011: nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'articolo 113 non trova applicazione.
Tale eccezione, peraltro, va interpretata in maniera estensiva, tanto da dover ritenere compreso in essa anche il giudizio di opposizione a una cartella di pagamento per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada avente ad oggetto la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione stessa.
Per la Corte di cassazione, come si legge nella recente ordinanza numero 17212/2017 del 12 luglio (qui sotto allegata), è infatti "del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il
pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico".
Così, va accolta l'impugnazione di un automobilista che, dopo il rigetto dell'opposizione all'esecuzione
proposta avverso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo a lui notificato in base a due cartelle di pagamento relative a sanzioni per violazioni del codice della strada e di importo complessivo pari a euro 884,49, aveva visto rigettato il suo appello per inammissibilità, in quanto non proposto sulla base dei limitati motivi sanciti dall'articolo 339 del codice di rito.