Commento alla sentenza del Tribunale di Palermo, III sez. civile, n. 3612 del 5 luglio 2017
Avv. Francesco Pandolfi - L'arte medica protegge la salute, tende a migliorarla e ad alleviare le sofferenze dei malati, a far si, per esempio, che un parto cesareo possa avvenire in sicurezza e con l'adozione tempestiva di tutti gli accorgimenti e le tecniche mediche che i comuni protocolli prevedono per questi casi.


Il taglio cesareo

Il caso in commento (cfr. sentenza Trib. Palermo n. 3612 del 5 luglio 2017) ci racconta invece della circostanza di una donna che, ricoverata per il suo secondo parto cesareo, non riceve i monitoraggi dovuti, ciò che poi avrebbe evitato o almeno consentito di sospettare l'insorgenza di un insulto ipossico ischemico perinatale ed effettuare un rapido intervento di taglio cesareo.

In sintesi: vengono purtroppo omessi i dovuti controlli clinico strumentali e le conseguenze sono intuibili.

La donna viene accolta nella struttura sanitaria due giorni prima dell'evento lesivo; nel carteggio della causa le sue condizioni sono definite normali, si presenta in buona salute.

L'analisi della cartella clinica rivela parecchie lacune: mancano ad esempio i tre tracciati e le tre visite di controllo nel lasso di tempo intercorrente tra il ricovero e il parto.

La causa

Eppure, dice la Ctu, questi controlli sono previsti dal protocollo che usualmente si adotta in questi casi.

Riassumendo: il taglio cesareo avviene in condizioni di emergenza e il bambino nasce in assenza di battito.

Le condizioni del bambino sono purtroppo coerenti con la diagnosi di esiti di sofferenza anosso-ischemica perinatale, con tutta una sequela di gravissime ed irreversibili conseguenze sul suo ancora immaturo corpicino.

Il tribunale, dal canto suo, non da peso al fatto che la cartella clinica sia lacunosa: questa circostanza, dicono i Magistrati, non può trasformarsi in un ostacolo per il paziente sul piano della prova del danno, in quanto egli può ricorrere anche a presunzioni se è chiaro che la prova diretta sia impossibile per causa della condotta della controparte.

Il risarcimento

Il Tribunale si spinge ai massimi livelli sul quantum da risarcire ed accorda 1,9 mln compresi gli interessi legali per il gravissimo danno.

Non si ferma qui però e, quanto al danno patrimoniale futuro da perdita totale della capacità lavorativa, tenendo conto dell'evidente assenza di reddito del danneggiato passa ad utilizzare il criterio previsto dall'art. 2057 c.c. per la costituzione di una rendita vitalizia, con decorrenza dal 18° anno di età del minore.

In sintesi

L'azienda sanitaria non ha dimostrato in causa di aver adempiuto alla propria prestazione con corretta vigilanza e con monitoraggio della paziente, ne di aver eseguito il taglio cesareo con tempestività viste le condizioni di insorta sofferenza.

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l'avv. Francesco Pandolfi

3286090590

francesco.pandolfi66@gmail.com

Francesco Pandolfi
E-mail: francesco.pandolfi66@gmail.com - Tel: 328.6090590
Recapiti: Via Giacomo Matteotti 147, 4015 Priverno LT
Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
Altre informazioni su questo argomento? Richiedi una consulenza all'Avv. Pandolfi

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: