Il taglio cesareo
Il caso in commento (cfr. sentenza Trib. Palermo n. 3612 del 5 luglio 2017) ci racconta invece della circostanza di una donna che, ricoverata per il suo secondo parto cesareo, non riceve i monitoraggi dovuti, ciò che poi avrebbe evitato o almeno consentito di sospettare l'insorgenza di un insulto ipossico ischemico perinatale ed effettuare un rapido intervento di taglio cesareo.
In sintesi: vengono purtroppo omessi i dovuti controlli clinico strumentali e le conseguenze sono intuibili.
La donna viene accolta nella struttura sanitaria due giorni prima dell'evento lesivo; nel carteggio della causa le sue condizioni sono definite normali, si presenta in buona salute.
L'analisi della cartella clinica rivela parecchie lacune: mancano ad esempio i tre tracciati e le tre visite di controllo nel lasso di tempo intercorrente tra il ricovero e il parto.
La causa
Eppure, dice la Ctu, questi controlli sono previsti dal protocollo che usualmente si adotta in questi casi.
Riassumendo: il taglio cesareo avviene in condizioni di emergenza e il bambino nasce in assenza di battito.
Le condizioni del bambino sono purtroppo coerenti con la diagnosi di esiti di sofferenza anosso-ischemica perinatale, con tutta una sequela di gravissime ed irreversibili conseguenze sul suo ancora immaturo corpicino.
Il tribunale, dal canto suo, non da peso al fatto che la cartella clinica sia lacunosa: questa circostanza, dicono i Magistrati, non può trasformarsi in un ostacolo per il paziente sul piano della prova del danno, in quanto egli può ricorrere anche a presunzioni se è chiaro che la prova diretta sia impossibile per causa della condotta della controparte.
Il risarcimento
Il Tribunale si spinge ai massimi livelli sul quantum da risarcire ed accorda 1,9 mln compresi gli interessi legali per il gravissimo danno.
Non si ferma qui però e, quanto al danno patrimoniale futuro da perdita totale della capacità lavorativa, tenendo conto dell'evidente assenza di reddito del danneggiato passa ad utilizzare il criterio previsto dall'art. 2057 c.c. per la costituzione di una rendita vitalizia, con decorrenza dal 18° anno di età del minore.
In sintesi
L'azienda sanitaria non ha dimostrato in causa di aver adempiuto alla propria prestazione con corretta vigilanza e con monitoraggio della paziente, ne di aver eseguito il taglio cesareo con tempestività viste le condizioni di insorta sofferenza.
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