Avv.ti Roberta Capone e Paolo Francesco Muolo - La sentenza in commento (Tribunale di Como n. 1088/2017 sotto allegata) fa chiarezza in relazione alla considerazione degli interessi di mora ai fini della valutazione dell'usurarietà.
Nello specifico, nel corpo della sentenza si legge chiaramente che gli interessi di mora devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'usurarietà, a prescindere dalla loro concreta applicazione.
Invero, merita censura la mera pattuizione usuraria in contratto.
Con ciò il giudice di prime cure, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, sia di legittimità che di merito, secondo cui ai fini dell'usura rileva il momento in cui la clausola usuraria è convenuta in sede di stipula, dispone la non debenza di interessi, siano essi corrispettivi o moratori.
Il giudice comasco, quindi, sanziona la pattuizione usuraria del tasso moratorio con la nullità degli interessi ai sensi dell'art. 1815 secondo comma, ovvero ha previsto la conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito.
In effetti la legge n. 108/1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, comma 3, ha valore assoluto in tal senso) che nel sistema era già presente, ovvero il principio di omogeneità di trattamento, pur nella diversità di funzione, sia degli interessi corrispettivi che di quelli moratori (come peraltro confermato da ultimo, da Cassazione Civile sez. 6, del 6 marzo 2017, n. 5598).
Avvocato Roberta Capone (foro di Salerno)
Avv. Paolo Francesco Muolo (foro di Como)
Via Dante Alighieri, 95 Como
Per info e contatti cell.: 345 1223523
Tribunale Como, sentenza n. 1088/2017
Massime della sentenza del Trib. di Como n. 1088/2017
• Foto: 123rf.com