La Cassazione rammenta che per l'applicazione dell'imposta è necessaria un'autonoma organizzazione e non la collaborazione occasionale

di Lucia Izzo - Non paga l'IRAP la madre avvocato che, nella prima fase di vita del bambino, si avvale di un collaboratore. Ciò in quanto la collaborazione occasionale, determinata da una situazione eccezionale, non integra l'autonoma organizzazione che è, invece, presupposto richiesto dalla legge per l'applicazione dell'imposta.

La vicenda

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quinta sezione civile, nella sentenza n. 17463/2017 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso della professionista "neomamma" che si era vista assoggettare all'imposta.


Sbaglia la CTR a ritenere che la contribuente debba pagare l'imposta poichè si era avvalsa della collaborazione di una collega nell'espletamento dell'attività professionale e che aveva utilizzato beni strumentali ammortizzabili.


La Commissione Tributaria, infatti, omette di considerare che la professionista era diventata nel frattempo madre di un bambino pertanto, in via del tutto eccezionale e per un limitato periodo di tempo, si era avvalsa della collaborazione esterna e saltuaria di un giovane avvocato per pratiche specifiche, adempimenti di cancelleria e attività di ricerca.


Stante l'eccezionalità della situazione, pertanto, la collaborazione professionale avrebbe presentato non i caratteri dell'autonoma organizzazione bensì dell'occasionalità.

Niente IRAP alla neomamma per il collaboratore temporaneo

Gli Ermellini rammentano che l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi è previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446/97 quale presupposto per l'applicazione dell'IRAP.


Difatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 2001, ha ritenuto legittima l'imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva che deriva dalla "autonoma organizzazione", non coincidente con l'autorganizzazione, ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all'apporto del professionista.


A tale pronuncia si è adeguata la giurisprudenza di Cassazione affermando che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.


La nozione di autonoma organizzazione, secondo tale orientamento, va definita come "contesto organizzativo esterno", diverso e ulteriore rispetto al mero ausilio dell'attività personale e costitutivo di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore e interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Il ricorso va dunque accolto.

Cass., V sez. civ., sent. n. 17463/2017

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: