Il Tribunale di Roma conferma l'affidamento esclusivo per il disinteresse dimostrato dal padre

di Lucia Izzo - Chi si disinteressa economicamente ed emotivamente dei figli rischia di vedersi togliere l'affidamento dei minori. Si tratta di un filone giurisprudenziale sempre più accreditato negli ultimi tempi, come dimostrano le diverse pronunce dei giudici nazionali e, da ultimo, la decisione del Tribunale di Roma, sentenza n. 11735/2017, il quale ha stabilito che la prole va affidata alla madre laddove l'ex non abbia loro offerto, dopo la separazione, un adeguato sostegno economico e affettivo.


Viene così  accolta la richiesta di affidamento in via esclusiva dei due figli avanzata da una donna nella sua istanza di divorzio a cui è stata altresì assegnata la casa che già la famiglia conduceva in locazione


A determinare la decisione del giudice capitolino gioca un ruolo fondamentale l'atteggiamento del padre a seguito della separazione il quale si era mostrato totalmente disinteressato ai figli che erano rimasti privi sia del supporto affettivo che di quello economico del genitore.

L'affidamento esclusivo 

L'affidamento esclusivo, spiegano i giudici, si contrappone a quello condiviso a entrambi in genitori: a quest'ultimo regime può derogarsi, prevedendo che della prole si occupi un solo genitore, laddove l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, come precisato dall'art. 337-quater del codice civile.


Sul tema la Corte di Cassazione (ex multis, sent. 26587/2009) ha evidenziato come l'affidamento esclusivo dei figli a uno solo dei genitori si consideri come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, che deve applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso

contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare.


La summenzionata norma del codice civile, infatti, non va a dettagliare analiticamente le circostanze che ostano all'affidamento condiviso le quali, pertanto, andranno individuate dal giudice che si esprimerà al proposito con "provvedimento motivato" nel caso concreto. 


La giurisprudenza, ad esempio, ha enucleato nel tempo diverse fattispecie che giustificano l'affido esclusivo laddove si pongano in contrasto con le esigenze del minore che appare quale parametro di primaria importanza nella valutazione (per approfondimenti: Affido esclusivo dei figli: solo se nell'interesse del minore).

Il disinteresse genitoriale giustifica l'affidamento esclusivo

Tra le situazioni maggiormente valutate emergono l'elevata conflittualità genitoriale, la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita, la l'obiettiva lontananza tra i genitori, la volontà congiunta dei genitori, la proposizione di scelte di vita che non rispettano le aspirazione del figlio, la condizione di grave inadempimento fisico o psichico di un genitore e anche il disinteresse genitoriale. 

iIl Tribunale capitolino ha evidenziato che il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi. Tuttavia, salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.


L'affidamento esclusivo, pertanto, entro determinati limiti, non esclude che possa essere esercitata congiuntamente la responsabilità genitoriale, ma sarà il giudice a modulare in concreto tale possibilità potendo giungere al punto di escludere in tutto o in parte l'altro coniuge laddove la scelta di affidamento a uno solo dei due sia giustificata da profili di inidoneità educativa o oggettivo impedimento di uno dei genitori.

Si è parlato al proposito di affido superesclusivo, ed è quanto avvenuto nel caso di specie in cui il totale disinteresse dimostrato dal padre nei confronti dei due figli, induce a concedere alla madre anche la scelta sulle decisioni di maggior interesse della prole (per approfondimenti: Affido esclusivo alla madre se il padre è assente)

La giurisprudenza di legittimità

Anche la Corte di Cassazione è apparsa più volte orientata in tal senso, come dimostrano diverse pronunce, tra cui l'ordinanza n. 17990/2013 che si è pronunciata proprio in relazione all'affidamento esclusivo alla madre deciso per disinteresse di un genitore nei confronti della prole.


La stessa Corte di Cassazione, sentenza n. 26587/2009 ha affermato che perchè possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minor" ad esempio nei casi di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore.


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