La Cassazione chiarisce che la nuova nozione di recidiva si applica solo agli illeciti commessi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016

di Valeria Zeppilli - Con la depenalizzazione disposta nel 2016 con il decreto legislativo numero 8, il contrabbando è stato espunto dalla lista degli illeciti penalmente rilevanti, con la conseguenza che esso non è più reato.

A tal proposito, la sentenza numero 35146/2017 (qui sotto allegata) della Corte di cassazione ha precisato che, peraltro, anche se fosse ritenuta la recidiva, il reato sarebbe comunque depenalizzato, posto che se la depenalizzazione colpisce la fattispecie principale, essa si estende anche ai casi in cui la stessa norma preveda la sanzione detentiva in caso di recidiva.

La nuova nozione di recidiva

Su tale conclusione non incide in alcun modo la modifica della nozione di recidiva operata dal medesimo decreto legislativo numero 6/2016, che ha stabilito che essa non ricorre più solo in caso di precedente accertamento giudiziale irrevocabile di un reato, ma anche in caso di precedente violazione amministrativa definitivamente accertata.

Favor rei

La Corte ha infatti chiarito che, in virtù del principio del favor rei, la nuova e più severa nozione di recidiva si applica solo agli illeciti commessi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo che la ha introdotta e non a quelli commessi prima.

Ciò, in sostanza, vuol dire che le ipotesi di contrabbando e tutte quelle depenalizzate per le quali l'ipotesi base è punita con la sola pena pecuniaria e l'ipotesi della recidiva anche con la pena detentiva, se sono state commesse prima del 6 febbraio 2016 devono ritenersi sempre depenalizzate, anche se il colpevole è un recidivo.


Corte di cassazione testo sentenza numero 35146/2017
Valeria Zeppilli

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