Esaminiamo, ad esempio, uno dei principali filamenti della recentissima sentenza (sotto allegata), della Cass. civ., Sez. III, 14 luglio 2017, n. 17446, Pres. Sergio Di Amato e Rel. Giacomo Travaglino: è sul passo dedicato all'art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c. che si è appuntata la nostra attenzione.
"I motivi di censura sono, pertanto, irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello, dacché essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e di un (asseritamente) decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito".
Prosegue l'Estensore Cons. Travaglino: "Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all'impugnata sentenza
censure del tutto irricevibili,... la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzioni difensiva".Veniamo ora al punctum pruriens ch'è il movente della presente news che avvia un tema di discussione che impegnerà LIA Law In Action nelle prossime settimane: "è, per altro verso, principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360 n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto - delle valutazioni compiute dal giudice d'appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile)".
Prosegue il Relatore ricordando "come, all'esito delle modificazioni apportate all'art. 360, 1° co., n. 5 del codice di rito dalla legge 134/2012, il vizio motivazionale denunciabile non sia più quello (nella sostanza lamentato dal ricorrente, al di là della sua formale intestazione) afferente al contenuto motivazione (salvo il principio del c.d. minimo costituzionale, più volte affermato, anche a Sezioni Unite, da questa stessa Corte) bensì quello di omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - vizio del tutto impredicabile, nella specie, onde l'inammissibilità, in parte qua, della censura mossa alla sentenza impugnata".
Insomma, la Corte di Cassazione ricorda ad ogni pie' sospinto che non si può anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo giudizio di merito, in cui ridiscutere tanto il contenuto di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria.
"Quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità" chiosa la formidabile penna di Giacomo Travaglino.
Ricordiamo che la norma esaminata nella pronuncia è valevole per i ricorsi contro sentenze depositate dall'11 settembre 2012 in poi; è stato introdotto nell'ordinamento il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione fra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della vertenza.
Il viaggio nei meandri del ricorso per cassazione continua domani con la procura ad litem (fine prima parte).
Cassazione, sentenza n. 17446/2017