L'art. 76 del DPR n. 115/2002 al comma 4 ter prevede il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito per le vittime di alcuni reati, come lo stalking, la violenza sessuale e la violenza di gruppo

Gratuito patrocinio: requisiti reddituali

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Nessuna soglia reddituale è necessaria per accedere al gratuito patrocinio laddove vengano in rilievo alcuni reati tra cui stalking, maltrattamenti e violenza sessuale.


Di norma, l'avvocato a spese dello Stato si può ottenere se il reddito dell'assistito non supera la soglia reddituale fissata dalla legge. L'art. 76 del DPR n. 115/2002 prevede in particolare che bisogna essere titolari di un reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.


Invece, se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da indicare è quello costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.


Rileva infine il solo reddito dell'istante se oggetto di causa sono diritti della personalità o se il procedimento è contro gli altri membri del nucleo familiare.

Gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale e stalking

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In altri casi, invece, lungi dalla limitazione al solo reddito personale, non viene affatto in rilievo questo limite per ottenere il gratuito patrocinio (v. Quando l'avvocato è sempre gratis).

In sostanza, anche se il proprio reddito è di molto superiore alla soglia stabilita per legge, si ha la possibilità comunque di accedere al beneficio.

In particolare, si tratta di tutta una serie di reati indicati dall'art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 115/2002: la norma precisa che la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti.

Intervento della Cassazione e della Corte Costituzionale

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La giurisprudenza è intervenuta per chiarire in cosa consiste la discrezionalità concessa al giudice quanto all'ammissione al gratuito patrocinio, senza che sia necessario alcun limite reddituale, della vittima di stalking, nonchè dei reati indicati dalla summenzionata norma che precisa che l'ammissione "può" essere concessa (v. Stalking: gratuito patrocinio a prescindere dal reddito).

Nella sentenza n. 13497/2017, la Cassazione ha precisato che non si tratta di una mera facoltà e il termine "può" deve essere inteso come dovere del giudice di accogliere l'istanza "se" presentata dalla "persona offesa" da "uno dei reati di cui alla norma" e all'esito della positiva verifica dell'esistenza di un "procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati".

Tale interpretazione si impone in una prospettiva teleologica, posto che la finalità della norma in questione appare essere quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell'assistenza legale.

La stessa soluzione, invece, non si applica al danneggiato del reato che intenda costituirsi parte civile nel processo penale, poiché questi può non coincidere con la vittima del reato, e la legge non ne fa menzione, riferendosi unicamente alla persona offesa.

Il comma 4 ter dell'art. 76 del DPR n. 115/2002, poco dopo la sua emanazione aveva sollevato non pochi dubbi di legittimità costituzionale per la ritenuta violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione che sanciscono il principio di uguaglianza e il principio che assicura il patrocinio gratuito ai non abbienti.

Nebbia che la Corte Costituzionale ha dipanato con la sentenza 1/2021 in cui ha chiarito che il patrocinio gratuito per i reati di stalking o violenza sessuale è previsto in ragione della particolare vulnerabilità delle vittime e anche come strumento per incoraggiare le denunce per far emergere la verità.


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