Per la Cassazione non viola la privacy l'utilizzo nel processo e la comunicazione a terzi sempre a scopi processuali

di Lucia Izzo - Nessuna violazione della privacy per il marito che presenta al giudice un CD contenente immagini e video della moglie che la mostrano in intimità con l'amante. In tal caso, infatti, il dato sensibile viene comunicato per esercitare il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito, nella causa di separazione personale e non viene invece diffuso fuori dalla sede processuale.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 35553/2017 (qui sotto allegata) rigettando i ricorsi della ex moglie dell'imputato e dell'amante, costituitesi parte civili per l'illecito trattamento dei loro dati effettuato dall'uomo.

La vicenda

Nel giudizio di separazione, infatti, il marito aveva prodotto un CD con foto digitali e filmati che ritraevano i due in atteggiamenti intimi e anche nel compimento di atti sessuali, al fine di ottenere una riduzione dell'assegno di mantenimento.

Tale CD come risulta dalle sentenze di merito, convergenti nella incontestata ricostruzione del fatto, fu ritrovato casualmente dall'imputato nella propria abitazione coniugale e da questi consegnato anche alla moglie dell'amante, che a sua volta l'avevo prodotto nel giudizio di separazione con questi.

Non viola la privacy l'utilizzo dei dati personali nel processo

Secondo la Corte d'appello, tuttavia, la produzione in giudizio del CD non viola la disciplina in tema di protezione dei dati personali e ciò sul rilievo che è legittimo difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali.


La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha precisato che non viola la disciplina in materia di protezione dei dati personali il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale, giacché tale disciplina non trova applicazione in via generale quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo: in tale ambito, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tale sede vanno composte le diverse esigenze.

La facoltà di difendersi va ovviamente esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non e cedenza stabiliti dalla legge, sicchè la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato, cui va correlato il grado di riservatezza e le esigenze di difesa.

La comunicazione senza consenso per consentire ad altri l'utilizzo nel processo

Diverso è indubbio il caso del trattamento del dato sensibile da persona diversa dal titolare del diritto esercitato o vantato in giudizio e della conseguente necessita del consenso dell'interessato.

Nel caso di specie, infatti, il marito tradito non ha agito solo per fini esclusivamente personali, bensì per consentire anche ad altri, ossia la moglie dell'amante, di produrre il documento nel giudizio civile di separazione coniugale tra lei e il marito, dunque occorre dunque valutare se per l'utilizzo in giudizio del CD fosse necessario il consenso dell'interessata (ossia la moglie dell'imputato)

Tuttavia, rileva la Cassazione, nel caso di specie è certo che il documento non è stato diffuso, bensì solo messo a disposizione di una parte privata che l'ha utilizzato esclusivamente per far valere i propri diritti in sede giudiziaria, il che rende il fatto atipico rispetto alla fattispecie incriminatrice prevista dal d.lgs. 196/2003, con conseguente insussistenza del fatto per mancanza di un elemento strutturale della fattispecie.


Non è dunque richiesto il consenso del diretto interessato quando la comunicazione del dato sensibile avvenga ad opera di persona diversa dal titolare del diritto esercitato in giudizio, purché la condotta sia posta in essere a questo esclusivo scopo e dunque il dato sia rilevante o comunque non manifestamente irrilevante nel processo per il periodo strettamente necessario


Resta tuttavia il divieto incondizionato di trattare il dato sensibile relativo all'attività sessuale quando il diritto non sia di rango pari a quello dell'interessato ovvero non consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile


Diritto di pari rango non si identifica con il diritto di difesa tout court, bensì con quello esercitato in giudizio. Nel caso di specie, trattandosi di una causa di separazione coniugale, non si può certamente escludere, almeno a livello astratto che il diritto esercitato in giudizio sia di pari rango di quello degli interessati.


Il diritto di difesa, inoltre, tutelato e garantito dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione, prevale sul diritto alla reputazione della persona quando possa essere leso dal contenuto della prova prodotta in giudizio.

Cass., III sez. pen., sent. n. 35553/2017

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