Per la Cassazione non sono sufficienti le motivazioni stringate utilizzate per gli autovelox

di Lucia Izzo - Va dichiarata nulla la multa elevata da una postazione mobile laddove il verbale non contenga i motivi specifici della mancata contestazione immediata. Non sono all'uopo sufficienti le ragioni usate di norma per l'autovelox.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nella sentenza n. 18156/2017 (qui sotto allegata) accogliendo in parte il ricorso di un automobilista che si era visto elevare un verbale da una postazione mobile per significativo superamento del limite di velocità.

La vicenda

L'uomo, innanzi agli Ermellini, lamenta tuttavia l'incongruenza della motivazione differita che aveva giustificato la sanzione. Si tratta, in sostanza, di una fattispecie che accomuna molte sanzioni emesse con il telelaser senza contestazione su strada la cui motivazione ripercorre quella utilizzata in caso di autovelox.

Eccesso di velocità: Multa nulla senza i motivi della mancata contestazione immediata

In effetti, per la Cassazione, i motivi della mancata contestazione immediata non appaiono convincenti. Il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, impone, a norma dell'art. 200 del Codice della Strada, che per le violazioni delle norme sulla circolazione stradale avvenga la contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, che costituisce un elemento di legittimità del procedimento d'irrogazione della sanzione.


Tutto questo salvo il caso in cui la contestazione immediata non sia possibile e, precisa l'art. 201 del Codice della Strada, dovranno in tale situazione essere indicate le ragioni della mancata contestazione nel verbale che sarà poi notificato nel termine stabilitovi.


Su tali motivazioni sarà possibile il sindacato giurisdizionale con il limite dell'insindacabilità delle modalità d'organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell'autorità amministrativa.


L'indicazione nel verbale di contestazione notificato di una ragione che rende ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, continua il Collegio, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione senza che in proposito sussista alcun argine d'apprezzamento in sede giudiziria circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione.


Il regolamento di attuazione del Codice della Strada stabilisce alcuni casi in via esemplificativa in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, ad esempio quello in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari quando si faccia uso di apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentono l'accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo.


Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente ha espressamente lamentato che trattavasi di velocimetro di tipo telelaser non di accertamento remoto e che non era stato utilizzato un dispositivo per il rilevamento a distanza. Non avendo dunque la sentenza impugnata risposto sul punto, la parola passa al giudice del rinvio.

Cass., VI sez. civ., sent. n. 18156/2017

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