Pertanto, il sindacato della S.C. può investire soltanto il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e la logicità della motivazione.
A titolo esemplificativo, con riferimento al contenuto del complesso tessuto negoziale relativo al processo Equiarte World Gmbh c. Silver Finishing, prendendo le mosse da Cass. civ., Sez. U., 12 ottobre 2015, n. 20412, Presidenti Luigi Antonio Rovelli (primo presidente f.f.), M. Gabriella Luccioli e Renato Rordorf, Est. Giacomo Travaglino, che la giurisprudenza reputa un leading case, deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione dei medesimi elementi di fatto esaminati.
Quindi, il giudice di merito diventa l'individuatore delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, selezionando tra queste quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione, fatta eccezione, beninteso, per le c.d. prove legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile.
Il ricorrente, dunque, sollecitava alla Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto, ormai cristallizzate quoad effectum, come emerse nei corso dei precedenti gradi del procedimento
Nel caso di specie il ricorrente, inoltre, viene censurato dalle Sezioni estese del S.C. per la mancata trascrizione degli atti di causa la cui interpretazione egli assumeva errata.
Va ricordato, infine, che la sentenza n. 20412/2015 ricorre nei massimari solitamente con riferimento alla giurisdizione civile riguardante l'organizzazione di uno spettacolo in Italia in adempimento di un contratto di prestazione di servizi concluso in Germania, che si determina ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. B), del Regolamento CE n. 44/2001, avendo riguardo all'obbligazione caratterizzante il contratto.
E ora la news di aggiornamento che ci coglie in mare aperto, ossia in quel territorio ancora inesplorato dopo la... cameralizzazione del giudizio di legittimità.
La Cass. civ., Sez. VI-3, 24 maggio 2017, n. 13093, Pres. Adelaide Amendola e Rel. Franco De Stefano, si occupa di un problema solo apparentemente di nicchia: la ritualità di una memoria che il controricorrente Comune di Reggio Calabria avverso una sentenza della Corte distrettuale reggina del 19 agosto 2015 ha depositato in prossimità dell'adunanza, pur essendo inammissibile il controricorso in quanto tardivamente notificato.
Inaspettatamente la Cassazione ritiene ammissibile il deposito della memoria seguendo un articolato iter motivazionale.
Teoricamente non dovrebbe essere consentito il deposito della memoria perché dipendente da un atto a sua volta inammissibile.
Tale memoria era stata sempre ritenuta inammissibile, e non riconoscibile neppure ai fini delle spese processuali, prima della riforma 2016 (decreto legge n. 168 del 2016, convertito con modifiche nella legge n. 197 del 2016) che ha rivoluzionato il giudizio di cassazione.
Infatti, in sintesi, si tratta dell'unica attività difensiva consentita ora e, quindi, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza di discussione, partecipazione che era stata, per contro, sempre e pacificamente ammessa pur in presenza di controricorso inammissibile; cfr. Cass. 2 novembre 2010, n. 22269.
In effetti, dopo la suddetta riforma, nel procedimento a struttura camerale, che sostituisce l'udienza, a salvaguardia del principio del contraddittorio va permesso il deposito della memoria al controricorrente intempestivo.
Infine, si tratta pur sempre dell'unica ed ultima chance di esercizio del diritto di difesa tributato alla parte.
Questa decisione Cass. n. 13093/2017 costituisce, dunque, un garantistico revirement.
Il nostro appuntamento di viaggio nel ricorso per cassazione continua quanto prima (fine quarta puntata).