di Valeria Zeppilli - Il condomino che spende delle somme nell'interesse del condominio non può pretendere il rimborso con la forza: tale comportamento, infatti, integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Basti pensare che con l'ordinanza numero 35342/2017 (qui sotto allegata) la Corte di cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato solo estinto per prescrizione il reato del quale era imputato un condomino che aveva tentato di farsi giustizia da sé per recuperare cinque euro spesi nell'interesse del condominio, utilizzando un'arma. L'uomo era stato condannato poi a risarcire 2.500 euro a titolo di danno morale arrecato alla parte civile.
Nel caso di specie, in realtà, il reato non era stato consumato per la reazione della persona offesa, che aveva schivato inaspettatamente l'uomo.
Violenza o minaccia
Con l'occasione, la Corte di cassazione ha precisato che nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui all'articolo 393 del codice penale, è indifferente che l'evento si determini per effetto di violenza o di minaccia, ovverosia per effetto dell'una o dell'altra condotta tipizzate dalla norma.
L'unica cosa che conta è che chi, invece di rivolgersi all'autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni, preferisce farsi giustizia da solo, va punito penalmente...anche se si tratta di vicende condominiali!
Corte di cassazione testo ordinanza numero 35342/2017• Foto: 123rf.com