di Valeria Zeppilli - Per il Tribunale di Perugia, come affermato nella recentissima sentenza numero 1048/2017, la parte in corso di causa può procedere a quantificare o specificare diversamente le proprie pretese in ogni momento, ad un'unica condizione: devono restare immutati i fatti costitutivi della domanda.
Tali modifiche, infatti, da sole comportano una semplice emendatio libelli e non di certo una mutatio libelli, ovverosia la prospettazione di una nuova causa petendi.
La mutatio libelli
Quest'ultima, del resto, si ha quando la pretesa avanzata è "obiettivamente diversa da quella originaria" e introduce nel processo un petitum differente e più ampio o una causa petendi che si fonda su situazioni giuridiche che prima non erano state prospettate, ovverosia su fatti radicalmente differenti e idonei a introdurre un nuovo tema di indagine e a alterare il regolare svolgimento del processo, disorientando le difese di controparte.
L'emendatio libelli
L'emendatio libelli, invece, si ha quando l'incidenza sulla causa petendi è tale da modificare solo l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto.
Si ha mera emendatio libelli, poi, anche quando si incide sul petitum, ampliandolo o modificandolo al fine di renderlo più idoneo a soddisfare in maniera concreta ed effettiva la propria pretesa.
La vicenda
Nel caso di specie, l'azione era stata promossa da una società per azioni al fine di ottenere la risoluzione del contratto in appalto stipulato con 38 Comuni compresi nell'Ambito Territoriale Ottimato per grave inadempimento, oltre che il pagamento dei corrispettivi non incassati e degli oneri aggiuntivi, il risarcimento dei danni e l'indennizzo dei propri crediti.
In corso di causa, però, la società aveva corretto la propria domanda, chiedendo una somma maggiore per alcuni dei crediti fatti valere in giudizio.
Per il giudice, posto che l'aumento della somma non si fondava su fatti costitutivi diversi e ulteriori rispetto a quelli posti alla base della domanda originaria, non si tratta di mutatio libelli ma di semplice emendatio libelli ammissibile. Del resto, non si è fatto altro che attualizzare la domanda di indennizzo già svolta per renderla coerente con gli accadimenti che si erano verificati in corso di causa.
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