Alcune riflessioni della giurista Avv. Zulay Manganaro Menotti sulla norma dell'art. 650 c.p.c. e sulla prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione

di Zulay Manganaro Menotti - Dopo il saggetto sulla conversione del pignoramento che LIA Law In Action ha pubblicato appena il 24 luglio 2017, ecco ora un altro pregevole contributo di Zulay.

Buona lettura (pms)!

Le massime di LIA (Law in Action)

Ai fini della legittimità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - prevista dall'articolo 650 Cpc - non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre - altresì - la prova, il cui onere grava sull'opponente, che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Nella pratica, accade raramente di esperire opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cpc. Ridotti sono i presupposti che consentono di ricorrervi.

La norma in esame dispone al primo comma: " L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [641], se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione [137] o per caso fortuito o forza maggiore". Il terzo comma prevede che, in ogni caso, l'opposizione non è più ammessa se sono già decorsi dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione.

Stando alla lettera della norma, ciò che l'ingiunto ha l'onere di provare è la non tempestiva conoscenza. Ovvero, a fronte di un decreto ingiuntivo, è ammessa opposizione oltre il termine indicato nel provvedimento monitorio, in due sole ipotesi tassativamente indicate proprio dal primo comma dell'art. 650 cpc. Qualora l'intimato dimostri di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione; ovvero, nel caso in cui, la tempestiva conoscenza venga a mancare per caso fortuito

o forza maggiore. Questo "ristretto ampliamento" ha fatto seguito a una sentenza della Consulta (n. 150/1976) con introduzione della previsione, appunto, della possibilità per l'intimato di presentare opposizione tardiva sia in caso di mancata conoscenza sia quando - pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo - egli comprovi che per irregolarità della notificazione oppure per caso fortuito o forza maggiore non abbia potuto proporre opposizione entro il termine e, meglio, non abbia potuto farlo nel momento in cui l'opposizione si poteva ancora sollevare validamente avendo modo, l'ingiunto, di costruire adeguatamente il proprio impianto difensivo.

Quanto alla notificazione, la dottrina prevalente fa riferimento alla violazione delle norme sulle notificazioni (artt. 137 ss. Cpc).

"Trattasi di affermazioni prive di valore in questa sede, da un lato perche' censurano una ineccepibile considerazione della Corte di appello secondo cui chi si assenta per lunghi periodi dalla propria residenza e non effettui la modifica anagrafica conoscibile ai terzi ha l'onere di provvedere al ritiro della corrispondenza, organizzandone l'inoltro o tramite servizi di posta o tramite soggetti incaricati, dall'altro perché privi di riscontro".

Con sentenza n. 25737/2008, la Suprema Corte si era già pronunciata sulla assenza del debitore dalla propria residenza, quale elemento fondante o meno la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore. Ebbene, anche allora si è concluso per l'irrilevanza di tale circostanza, poiché compito "dell'assente" è di adottare ogni accorgimento necessario a permettere ricezione della corrispondenza o quantomeno conoscenza "del contenuto delle missive, pervenutegli nel periodo di assenza. A maggior ragione, per dirla con le parole del codice di procedura civile svizzero, quando ci si può e deve aspettare la notificazione di un atto giudiziario.

Il termine per fare opposizione, cui fa riferimento la norma, è di quaranta giorni (venti, prima della l. 534/1995).

"È vero, per contro, come ritenuto dalla Corte di Appello, che ai fini della legittimita' dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, prevista dall'articolo 650 c.p.c., non e' sufficiente l'accertamento dell'irregolarita' della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresi', la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarita' egli, nella qualita' di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione".

Restando ferma la definizione di "forza maggiore" e "caso fortuito" come "forza esterna ostativa... fatto di carattere meramente oggettivo del tutto avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento unicamente per forza propria", (Cass. n. 4949/1981), con orientamento solido e molto contemporaneo, la Suprema Corte si sofferma usando toni pazienti sull'onere dell'intimato che nel caso di specie non dimostra quanto "le irregolarita' - tutte formali - non incidono sulla mancata conoscenza; l'assenza protratta nel tempo non eliminava l'obbligo imposto dal dovere di comportarsi secondo l'ordinaria diligenza nel presidiare la residenza anagrafica conoscibile dai terzi".

Autrice: Zulay Manganaro Menotti

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