Una pronuncia dove il Giudice, Dott. M. Moriconi (Tribunale di Roma, sez. XIII, R.G. 17051/12) spiega e motiva dettagliatamente tutti i profili di danno (e condanne accessorie) nascenti dalla circostanza, addossandone il risarcimento ai convenuti, ossia la Casa di Cura, il medico operatore, l'impresa assicuratrice.
Ne scaturisce una sentenza ad un tempo risarcitoria e sanzionatoria.
Vediamo perchè.
Il fatto in breve
Ridotta la frattura in un primo momento, si nota che l'intervento non è stato ben eseguito, pertanto la paziente affronta cure correttive successive per cercare di rimediare al danno fatto con la prima operazione.
Al primo sanitario viene rimproverata una certa superficialità: in effetti, dopo aver constatato che le condizioni post operatorie non volgono al meglio, si limita a prescrivere solo la fisioterapia riabilitativa e terapia con farmaci, senza ordinare un reintervento chirurgico idoneo a sanare i difetti del primo e la compromissione delle condizioni di salute della paziente.
Inutile dire che il c.t.u. accerta la responsabilità del suo collega: l'evoluzione clinica della frattura non è stata ottimale a causa della scarsa contenzione dei mezzi di sintesi.
Pertanto, una volta dimostrati gli errori medici, scatta l'inadempimento contrattuale con assegnazione della responsabilità tanto al medico (per le prestazioni inesatte e carenti) quanto alla struttura ospedialiera ospitante (per la carenza organizzativa).
I compiti della struttura ospedaliera
In causa viene appurato che anche la struttura ospedaliera, così come il medico, risponde in concorso per il danno arrecato alla sfortunata paziente.
Si perché tra i primari compiti della Clinica c'è quello di saper selezionare il personale medico adatto, ciò che rientra nel più generale compito ospedaliero dell'organizzazione ottimale dei servizi per l'utenza.
In pratica: le prestazioni sanitarie dei medici che lavorano nella struttura sono correlate anche alle scelte fatte da quest'ultima.
Non trascuriamo poi, ma il dato è evidentemente solo procedurale, che la Casa di Cura viene pure condannata per la sua mancata partecipazione alla mediazione demandata appositamente dal Giudice ex art. 116 c.p.c. richiamato dall'art. 8 d. lgs. 28/2010.
Le condanne
In definitiva, le voci economiche di chiusura della sentenza sono varie.
Medico e Casa di Cura sono condannati in solido a risarcire l'attrice danneggiata, così come le spese legali ciascuno per la propria quota.
La Clinica è poi sanzionata per la mancata partecipazione alla mediazione e chiamata a pagare le spese ex art. 96 co III c.p.c.
L'Impresa assicuratrice (una volta dichiarata l'inefficacia di una specifica clausola limitativa della copertura) è chiamata a manlevare i convenuti condannati e a pagare le spese di lite.
In pratica
Il consiglio è, per quanto possibile, di verificare in anticipo l'affidabilità della struttura medica ospitante.
In caso di palese inadempimento sanitario, procedere senza indugio con gli strumenti che la Legge mette a disposizione del danneggiato per il risarcimento integrale del danno alla propria persona.
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