di Lucia Izzo - Il proprietario del veicolo deve sapere chi è il soggetto alla guida dello stesso altrimenti sarà lui a dover pagare in caso di infrazione poiché si ritiene non abbia adeguatamente vigilato sull'utilizzo del mezzo.
È quanto emerso dalla sentenza della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, n. 18567/2017 (qui sotto allegata) con cui i giudici di legittimità hanno in parte rigettato il ricorso dell'avvocatessa che si era vista elevare una multa per infrazione del codice della strada.
La vicenda
Assieme al verbale, la ricorrente veniva intimata a comunicare i dati personali e relativi alla patente di guida del conducente del veicolo incorso nella violazione, ma i termini trascorrevano inutilmente di tal che scattava nei confronti della proprietaria quanto previsto dall'art. 126 C.d.S.
Inutile per la professionista dedurre che in una famiglia normale "non può pretendersi il censimento continuo dell'uso dell'autoveicolo", né è sufficiente inoltrare alle autorità una raccomandata incompleta in cui si afferma che il mezzo era guidato abitualmente da lei o dal coniuge.
Il proprietario del veicolo deve conoscere l'identità dei soggetti alla guida
Contrariamente all'assunto della ricorrente, "la comunicazione reticente o incompleta o errata" non vale a determinare la "consumazione" del termine di sessanta giorni, dalla data di notifica del verbale di contestazione entro il quale il proprietario del veicolo è tenuto a fornire all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Ancora, come correttamente sostenuto dai giudici di merito, "il mero utilizzo indistinto del veicolo, non può infatti costituire impedimento idoneo a rendere l'obbligo di cooperazione inesigibile".
Il proprietario del veicolo, precisano gli Ermellini, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione altrimenti è lui a risponderne.
Pertanto, in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126 bis, 2° co., penultimo periodo, e 180, 8° co., c.d.s., il proprietario del veicolo deve sapere a chi ne ha affidato la conduzione, altrimenti dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti dell'amministrazione per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (cfr. Cass. 12.6.2007, n. 13748).
Cass., II se. civ., sent. n. 18567/2017