Il mero deferimento all'Autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato contravvenzionale non è motivo ostativo alla detenzione delle armi
Avv. Francesco Pandolfi - Prefettura e Ministero dell'Interno sono le controparti in questo ricorso promosso dall'interessato, il quale chiede l'annullamento del decreto di divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti (Tar Firenze, sentenza n. 301 del 28 febbraio 2017).

Il caso

Tutto parte dalla proposta negativa dei Carabinieri, i quali segnalano che la persona interessata è deferita all'A.G. per l'ipotesi di reato di omessa ripetizione della denuncia di armi e munizioni a seguito della variazione del luogo della detenzione delle stesse, il tutto ex art. 38 TULPS in relazione all'art. 56 Reg. Esec.

In pratica ritengono che la persona non offre più la necessaria affidabilità tesa ad escludere un possibile abuso dell'arma.

Viene avviato il ricorso e le parti espongono le rispettive antitetiche difese.

La soluzione del Tar

La posizione difensiva dell'amministrazione è sbagliata ed è, per conseguenza, sanzionata.

Il Tribunale ripercorre le evoluzioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato per arrivare ad accogliere la domanda dell'interessato.

Due sono i punti chiave del discorso.

Il primo aspetto riguarda le ultime sentenze di secondo grado, univoche nella spiegazione dell'art. 43 TULPS, che preclude il rilascio di licenze in caso di specifici reati (furto, rapina, estorsione ecc).

Ma l'autorità non deve disporre senz'altro la revoca (e questo è il secondo aspetto) della rilasciata licenza, ma può valutare le circostanze per l'esercizio del potere discrezionale, qualora il giudice penale abbia disposto la sola pena pecuniaria in luogo della reclusione, ovvero abbia escluso la punibilità per tenuità del fatto (nel caso sia commesso un reato di per se ostativo al rilascio o mantenimento della licenza).

Nel caso concreto non abbiamo condanne, ma solo un deferimento all'A.G. (con ipotesi meramente contravvenzionale); il ricorrente ha poi fruito dell'oblazione speciale ex art. 162 bis c.p. e ottenuto l'estizione del reato con il pagamento della metà del massimo della sanzione.

Cosa poi più grave nelle mancanze del Ministero è la violazione dell'obbligo di motivazione, dato che ignora la circostanza che il ricorrente ha ottenuto (in vari anni) ben tre rinnovi del porto d'armi avendo sempre correttamente indicato la propria residenza, senza che l'amministrazione gli abbia mai contestato l'omessa denuncia.

In pratica

Quando il giudizio di inaffidabilità è completamente erroneo, agire con ricorso.

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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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