Per le Sezioni Unite si tratta di donazione diretta che richiede l'atto pubblico a pena di nullità

di Valeria Zeppilli - Le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, il 27 luglio scorso, hanno depositato una pronuncia destinata ad entrare subito nei manuali di diritto civile. Si tratta della sentenza numero 18725/2017 (qui sotto allegata), che ha tentato di chiarire per l'ennesima volta ma con approfondite argomentazioni quale sia la linea di confine tra una donazione diretta e una donazione indiretta sancendo che il bonifico bancario di una somma consistente di denaro in favore del figlio rientra nella prima categoria e, quindi, richiede necessariamente la forma dell'atto pubblico. Non si può ritenere, invece, che tale elargizione sia una donazione indiretta e che, in quanto tale, possa prescindere da formalismi.

Il bonifico è una donazione diretta

Alla base di questa affermazione c'è in sostanza il seguente ragionamento: nel bonifico bancario la banca è semplicemente un esecutore dell'ordine che le ha impartito il correntista e il passaggio di valori patrimoniali (ingenti) avviene nei fatti da un soggetto a un altro direttamente. Esempi simili di donazione diretta, sempre solo se animati da spirito di liberalità, sono rappresentati per le Sezioni Unite dalla consegna di un titolo al portatore brevi manu o nell'emissione di un assegno a favore del donatario.

I casi in cui, invece, può parlarsi di donazione indiretta sono altri, ovverosia, ad esempio, il pagamento di un debito altrui o di un prezzo dovuto da altri, la vendita di un bene a un prezzo irrisorio, la rinuncia a un proprio credito.

Conseguenze della nullità

La mancanza dell'atto pubblico comporta una significativa conseguenza per chi riceve la donazione: se il donante muore, gli eredi di questo possono impugnare la donazione e chiederne la restituzione al beneficiario a prescindere dall'eventuale lesione della legittima.

Dal punto di vista giuridico, infatti, la mancanza delle formalità richieste comporta la nullità dell'atto, con la conseguenza che, ove questa sia fatta valere, la somma di denaro si considera come mai uscita dalle tasche di chi la ha donata.

Corte di cassazione testo sentenza numero 18725/2017
Valeria Zeppilli

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