Avv. Giampaolo Morini - È rilevabile la nullità delle cartelle esattoriali, e dunque impugnabile avanti la competente commissione tributaria provinciale, per la mancata indicazione del resoconto, in forma scalare, della misura dei tassi di interessi annualmente applicati, dal giorno del dovuto alla data di notificazione della cartella stessa:la mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi lede di fatto il diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.
Il decreto n. 159/2015
Inoltre, il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, attuativo della prefata delega fiscale della l. 11 marzo 2014, n. 23, ha eliminato la disposizione (l'art. 13, comma 5, dello schema di decreto legislativo) che, in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, statuiva il pagamento degli interessi sugli interessi e gli interessi sulle sanzioni. Inoltre, l'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2013, dispone che "Per gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate", così rimettendo la quantificazione del tasso moratorio a una fonte regolamentare che deve prevederne annualmente l'ammontare.
La giurisprudenza sul punto
Sul punto è rinvenibile chiara giurisprudenza. La Corte di Cassazione Civile, Sezione tributaria con la sentenza n. 4516 del 21.03.2012 ha affermato che non competono al contribuente difficili indagini per ricostruire "l'operato dell'ufficio" e decifrare un computo degli interessi "criptico e non comprensibile": un tale vizio è riconducibile ad un difetto di motivazione della cartella stessa. Nella stessa direzione e sempre in tema di adeguata motivazione anche l'ordinanza n. 8934 della Cassazione Civile sez. VI-T, del 17 aprile 2014 che ribadisce che "l'obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa" e che "alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo". Nella stessa direzione citiamo la Sentenza Cassazione 8651/2009.
Da ultimo si richiama la Sentenza di Appello del Tribunale di Milano del 30 ottobre 2013 Dr.ssa Riva Crugnola la quale recita testualmente: '.. sono nulle le clausole di determinazione degli interessi che, pur apparendo di per se' analitiche si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi: tali clausole sono nulle per indeterminatezza o indeterminabilità del loro oggetto, ex artt. 1418, 1346 cc. Tale indeterminatezza non comporta la nullità dell'intero contratto ma la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art. 1284 c.c. , terzo comma, per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale'.
Per far comprendere le lacune normative e l'arbitrarietà adottata dal concessionario basta esaminare come vengono operate le rateizzazioni: l'ex Equitalia, utilizzava per l'ammortamento della rateazione una variante del piano alla francese, una scelta discrezionale che non è prescritta da alcuna norma, ma stabilita da una Direttiva del gruppo Equitalia, la DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008 avente ad oggetto: Istruzioni applicative in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo.
Avv. Giampaolo Morini
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