di Marina Crisafi - Più competenze per i giudici di pace e incarichi a tempo. Sono le principali novità della riforma della magistratura onoraria che, nonostante le proteste e le richieste della categoria, è approdata ieri in Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore dal prossimo 15 agosto.
Il decreto legislativo n. 116/2017 (sotto allegato) che ha ricevuto il via libera nel mese di luglio, introduce, nello specifico: uno statuto unico della magistratura onoraria, "applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell'ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento", delinea la nuova struttura organizzativa dell'ufficio del processo e amplia notevolmente le competenze civili dei giudici onorari, completando così la riforma avviata nei mesi scorsi e dettando una disciplina transitoria per i giudici già in servizio e i procedimenti già assegnati.
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Le novità in breve:
Giudici di pace: incarichi "a tempo"
La riforma delinea, come spiegato da Palazzo Chigi a margine dell'approvazione del decreto pubblicato ora in G.U., "una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell'incarico" nonché alla durata temporanea limitata, una volta a regime, "a non più di due quadrienni e da svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività". Viene introdotta inoltre la necessità di conferma dopo il primo quadriennio.
Ampliamento delle competenze del giudice di pace
Nel capo X del decreto, dedicato interamente all'ampliamento delle competenze dell'ufficio del giudice di pace, vengono modulate le funzioni dei giudici onorari con l'attribuzione "sia di compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie".
Nello specifico si prevede che i magistrati onorari "esercitino, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile, nel rispetto delle disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali".
Ai giudici di pace saranno delegate nuove competenze in materia civile, che si aggiungono a quelle già rientranti nella loro giurisdizione o ne ampliano il valore.
Nello specifico, si tratta delle seguenti cause:
- beni mobili di valore non superiore a 30mila euro
- pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro di importo sino a 50mila euro
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti di valore non superiore a 50mila euro
- pignoramenti mobiliari
- usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari di valore non superiore a 30mila euro
- riordinamento della proprietà rurale di valore non superiore a 30mila euro
- accessione (valore non superiore a 30mila euro)
- superficie (valore non superiore a 30mila euro)
- materie di cui al libro terzo, titolo II, capo II, sezioni VI e VII, del codice civile, salve alcune eccezioni
- stillicidio e acque
- occupazione e invenzione
- specificazione, unione e commistione
- enfiteusi
- esercizio delle servitù prediali
- impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 c.c.
- diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa
- espropriazione forzata di cose mobili
Riforma giudici pace: decorrenza
L'aumento delle competenze, in ogni caso, si avrà a decorrere dal 31 ottobre 2021, "cioè da quando i nuovi giudici onorari immessi secondo le disposizioni del presente decreto avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all'interno dell'ufficio per il processo".
Il decreto contiene, altresì, uno "specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma e per i procedimenti civili e penali assegnati e assegnabili ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto".
Infine, i magistrati in servizio che ne facciano domanda potranno essere confermati nell'incarico (alla scadenza del primo quadriennio) per altri tre successivi quadrienni (e per un periodo massimo di quattro). L'incarico, in ogni caso, cesserà al compimento del sessantottesimo anno di età.
L'ufficio per il processo
I giudici onorari di pace sono assegnati, inoltre, all'ufficio per il processo, struttura organizzativa costituita presso il tribunale del circondario dove ha sede l'ufficio del gdp cui sono assegnati.
Analogamente, in ogni procura della Repubblica presso i tribunali ordinari, viene istituito "l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, che si avvale, secondo le determinazioni organizzative del Procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono lo stage o la formazione professionale presso gli uffici giudiziari".
Il coordinamento e la vigilanza delle attività saranno affidati al procuratore della Repubblica.
In caso di assegnazione, tale organo non può pronunciare provvedimenti definitori, ad eccezione dei seguenti:
- provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione (anche se di competenza del giudice tutelare)
- provvedimenti possessori
- provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatorie
- provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi
- provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore a 50mila euro
- provvedimenti che definiscono cause relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti i 50mila euro
- provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti di valore non eccedente i 100mila euro
- provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, se il credito pignorato non eccede i 50mila euro.
Per approfondimenti, vai a "Riforma giudici di pace: le nuove competenze punto per punto"
Decreto legislativo n. 116/2017• Foto: 123rf.com