Avv. Giampaolo Morini - L'ipotesi di errata o mancata indicazione del TAEG nel credito al consumo è esplicitamente disciplinata dall'art. 125 bis TUB.
L'art. 125 bis del Testo Unico Bancario
Occorre far riferimento all'art. 125 bis TUB che stabilisce innanzitutto che: Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2. Il co. 6 dell'art. 125 bis tub stabilisce che: Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Il co. 7 dell'art. 125 bis TUB prevede in caso di assenza o nullità di clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi. Che ciò è coerente con il co. 6 dell'art. 117 TUB il quale dispone che: " sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".
L'Abf Roma Decisione N. 1946 del 01 marzo 2016
Ciò chiarito, le disposizioni di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, nella versione precedente le recenti modifiche del 15 luglio 2015, alla sez. II par. 8, stabiliscono: "Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: 1) conti correnti destinati ai consumatori; 2) mutui; 3) anticipazioni bancarie; 4) altri finanziamenti; 5) aperture di credito in conto corrente
offerte a clienti al dettaglio.", aggiungendo che "Per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria "altri finanziamenti" e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio, l'ISC è denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4), secondo quanto previsto dagli Allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto corrente)". In sostanza, tale disposizione chiarisce che il TAEG viene indicato anche in alcuni contratti conclusi con il "non consumatore", sia pur diversamente denominato sotto l'acronimo ISC (indicatore Sintetico di Costo). Come, del resto, è stato precisato in un precedente analogo a quello oggetto dell'odierna decisione" le norme di trasparenza, (….), estendono il metodo di calcolo del TAEG, previsto per i rapporti di credito consumeristico, anche a taluni rapporti di credito instaurati con soggetti non consumatori, (…)." (Così Collegio di Milano, decisione n. 4974/2015). Alla luce di tale considerazione, al fine di valutare la fondatezza della pretesa del ricorrente, è necessario verificare se il leasing finanziario rientri nella definizione di "altri finanziamenti" per i quali l'intermediario è tenuto ad indicare l'ISC ai sensi del citato par. 8 nell'ambito del foglio informativo e del documento di sintesi. Soccorre, al riguardo, il par. 1, sez. II, delle Disposizioni di Trasparenza che nel definire l'ambito applicativo della disciplina in materia di pubblicità e informazione precontrattuale stabilisce che esse trovano applicazione, tra gli altri servizi, ai finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII. Nelle ipotesi in cui sussista uno dei vizi in commento potrà essere chiesta al Tribunale competente la declaratoria di nullità, ex art. 125 bis. Co. 6 e 7 TUB , della clausola contrattuale in quanto indicante un ISC errato o assente, e conseguentemente chiedere sia dichiarato dovuto il TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.Avv. Giampaolo Morini
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