Commento alla sentenza del Tribunale di Vicenza, seconda sez. civile, n. 977 del 10.03.2017
Avv. Francesco Pandolfi - Una paziente, nella più completa fiducia riposta nel proprio dentista, si affida a cure odontoiatriche: i trattamenti però si rivelano inadeguati alla sua patologia.

In buona sostanza, la prestazione medica finale è a dir poco maldestra e purtroppo ne derivano evidenti danni.

Il caso

1) l'attrice (nella causa intentata e vinta per responsabilità medica) si rivolge all'odontoiatra per sottoporsi ad interventi di riabilitazione protesica, trattamenti conservativi ed endodontici;

2) a distanza di tempo, l'interessata perde però una capsula e comincia ad avvertire dolori nella cavità orale;

3) si rivolge quindi ad altro specialista il quale segnala gravi infiammazioni gengivali e rileva pure che le cure canalari non rispettano gli usuali standard;

4) la paziente si sottopone pertanto a nuove cure per risolvere i problemi, spendendo una cospicua somma;

5) per esclusiva causa dell'intervento difettoso, residuano purtroppo postumi a carico della paziente, consistenti in danno funzionale, estetico ed esistenziale.

La soluzione risarcitoria

La domanda per il risarcimento del danno viene accolta dal Tribunale di Vicenza (sentenza n. 977/2017): la prova del danno viene fornita mediante un'accurata c.t.u.

L'attrice dimostra in causa la responsabilità del medico, attraverso la prova dell'esistenza del rapporto professionale (contratto) e dell'inadempimento in funzione della specifica prestazione professionale dedotta in giudizio.

In particolare, all'esito dell'istruttoria la paziente dimostra che ha dovuto affrontare un intervento di ricementificazione della capsula caduta causata dalle corone debordanti dalle cure canalari (che non rispettavano gli standard medi di qualità).

Il medico convenuto, dal canto suo, non dimostra di aver adempiuto al proprio onere probatorio circa i fatti esimenti dalla responsabilità professionale.

In altri termini, il c.t.u. spiega in modo chiaro e semplice che molte delle prestazioni eseguite dal dentista sono state effettuate in modo maldestro, in spregio dei dettami della leges artis vigenti.

Tra l'altro parliamo di prestazioni neanche tanto difficoltose, anzi decisamente semplici.

A causa della scorretta esecuzione della prestazione medica, la paziente si è sottoposta a successivi trattamenti riabilitativi. Valutato il danno, questo è stato accertato in causa, quantificato e liquidato.

La posizione della Cassazione in materia

La sentenza in esame si muove in linea con l'orientamento della Suprema Corte in materia. I giudici di piazza Cavour, infatti, a più riprese hanno stabilito che quando il professionista esegue degli interventi di routine o comunque non complessi, per esimersi da responsabilità deve provare l'eventuale particolare complessità in concreto della prestazione seguita (cfr., ex multis, Cass. n. 14109/2011; Cass. n. 15993/2011).

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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