Ricorda la Cassazione che nella causa per responsabilità il danneggiato deve dimostrare il nesso tra la situazione di pericolo e il danno
Avv. Francesco Pandolfi - La casistica ci offre un vasto catalogo di pronunce in materia di responsabilità per danni causati da cose in custodia.

La sentenza della Cassazione sez. 3 civile n. 11225 del 9 maggio 2017 (sotto allegata) si focalizza, in particolare, sulla responsabilità per la custodia di una strada soggetta all'obbligo di manutenzione e controllo da parte di un Ente Pubblico e ne ricava i criteri per la corretta ripartizione dell'onere della prova, che le parti costituite in giudizio sono chiamate ad osservare al fine di sostenere i rispettivi assunti.

Il caso

Si verifica un incidente a carico di una società proprietaria di un veicolo: sulla strada provinciale c'è presenza di olio sul sedime.

Il conducente purtroppo non riesce a mettere in atto alcuna manovra di emergenza o di sicurezza: la vettura viene in contatto con la macchia d'olio e sbanda, invade l'opposta corsia e collide contro due auto, alla fine arresta la propria corsa sul guard rail.

Il danneggiamento che ne deriva è di una certa consistenza.

Il principio di diritto della Cassazione

Le parti affrontano la causa nelle fasi di merito.

Arrivate in Cassazione, possono finalmente prendere atto del suo pensiero circa la materia esaminata.

Dice infatti la Suprema Corte che in materia di responsabilità per custodia di una strada soggetta all'obbligo di manutenzione e controllo da parte di un ente pubblico, nel caso si assuma che l'incidente è stato causato dalle condizioni della strada o da una fonte di pericolo per gli utenti della stessa (nella specie la macchia d'olio), è il danneggiato che deve provare il nesso causale tra la situazione di pericolo e il danno.

Una volta raggiunta questa prova, sarà il custode convenuto in giudizio per il risarcimento a (dover) dimostrare l'inidoneità di quella specifica situazione (di pericolo) a provocare l'incidente.

Oppure a provare la colpa del danneggiato, o anche altri fatti che possano interrompere il nesso causale tra le condizioni del bene e il danno.

Nell'enunciare questo principio, la Cassazione si richiama a precedenti pronunce, tra cui Cass. n. 26751/2009.

In pratica

L'Ente Pubblico (una Provincia nel caso in commento) risponde della cosa in custodia.

Questa regola è stata ulteriormente confermata anche dopo la critica mossa in giudizio dalla Provincia sul fatto che la macchia d'olio fosse, in realtà, un c.d. "vizio estrinseco" (rispetto al quale dovrebbe essere la vittima a dover provare l'inevitabilità del pericolo).

Di fatto non esiste alcuna distinzione, dice la Cassazione, tra vizi intrinseci ed estrinseci: l'unica esimente che può essere accordata all'ente manutentore è il caso fortuito, sapendo che si è in presenza di questa circostanza tutte le volte in cui il verificarsi del vizio è così repentino o immediato rispetto al sinistro da poter essere appunto qualificato come caso fortuito.

Il consiglio finale, nel caso si voglia portare in causa l'ente proprietario e manutentore di un tratto viario vista la sua plateale responsabilità nella causazione dell'incidente, è quello di seguire scrupolosamente la regola dell'onere della prova sopra indicata (il danneggiato deve provare il nesso causale tra la situazione di pericolo e il danno).

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Cassazione, sentenza n. 11225/2017
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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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