- Ferragosto, quale retribuzione
- Chi non lavora a Ferragosto
- Chi lavora a Ferragosto
- Chi è in cassa integrazione
Ferragosto, quale retribuzione
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Il 15 agosto rappresenta una giornata festiva in Italia, in cui si celebra l'evento religioso dell'Assunzione della B. V. Maria. È la legge italiana (L. 260/1949) a ricomprendere espressamente nel calendario delle festività nazionali la giornata del c.d. "Ferragosto".
Si tratta di una giornata che, laddove ricada nella settimana lavorativa, sarà assoggettata a una retribuzione in busta paga diversa rispetto agli altri giorni, come stabilito dalla legge n. 90/1954, nonostante sia necessario comunque tenere in considerazione il CCNL delle singole categorie di lavoratori.
Vanno inoltre puntualizzate le conseguenze nel caso in cui si lavori o meno durante questa giornata.
Chi non lavora a Ferragosto
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Premessa la necessità di consultare il proprio contratto collettivo o CCNL per avere un quadro completo della retribuzione nel giorno di Ferragosto, è necessario operare una distinzione tra i lavoratori retribuiti a ore (operai) e quelli retribuiti in misura fissa mensile (impiegati), nonché tra le giornate festive lavorate oppure non lavorate (godute come riposo).
Qualora la festività cada di domenica, (come nel 2021), spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normare retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.
Ferragosto viene comunque riconosciuta giornata utile per la percezioni degli assegni per il nucleo familiare (ANF) così come per altre festività nei limiti di quanto disposto dalla legge e dall'Inps.
Lavoratori retribuiti in maniera fissa
La legge stabilisce che ai lavoratori non in servizio durante tale giornata festiva, che siano retribuiti in misura fissa, spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.Niente giorno in più in busta paga, dunque, per gli impiegati retribuiti in misura fissa, poiché si ritiene compresa nello stipendio nelle 26 o 30 giornate pagate per il mese di agosto.
Lavoratori non retribuiti in maniera fissa
Invece, i lavoratori non in servizio durante tale giornata festiva, che non siano retribuiti in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, spetta per la giornata di festività la retribuzione normale giornaliera (globale di fatto) ragguagliata a quella corrispondente a 1/6 dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge.Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.
Chi lavora a Ferragosto
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I lavoratori che, invece, siano in servizio a Ferragosto, hanno diritto, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, anche della retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo come da CCNL applicato.
Lo stesso spetta ai salariati retribuiti in misura fissa che sono a lavoro il giorno 15 di Agosto.
Per quanto riguarda il regime fiscale e previdenziale della retribuzione ottenuta a Ferragosto, si rammenta che vale il medesimo relativo al normale stipendio, quindi assoggettato sia a calcolo Irpef e addizionali comunali e regionali, sia per le trattenute previdenziali.
Chi è in cassa integrazione
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Per i lavori che, quando ricade la festività infrasettimanale, si trovino in Cig, il compenso previsto non è ricompreso fra gli elementi che la Cassa può integrare, in quanto è a carico dell'azienda. Ciò vale per i lavoratori a orario ridotto, i quali prestano attività per una parte della settimana e per coloro che sono sospesi a zero ore settimanali, laddove siano lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile, bensì a ore, sospesi da non oltre due settimane.
Il trattamento economico per la festività è, invece, erogato dalla Cassa dell'Inps sia per i lavoratori sospesi a zero ore settimanali, da oltre due settimane, laddove siano retribuiti in rapporto alle ore e non in misura fissa mensile (operai), sia per i retribuiti in misura fissa mensile (impiegati) se siano sospesi a zero ore settimanali da non più di due settimane.
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