di Lucia Izzo - Il riconoscimento dell'assegno divorzile è collegato esclusivamente alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici di cui dispone il coniuge e all'oggettiva impossibilità di procurarseli. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma, sentenza del 13 luglio 2017 (qui sotto allegata).
La sentenza si inserisce nel solco di altri provvedimenti emessi dalla stessa prima sezione, quale ad esempio la sentenza n. 11723 dello scorso 8 giugno (qui sotto allegato) rinforzando il principio seguito dalla recente giurisprudenza di Cassazione (per approfondimenti: Assegno divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita) che privilegia, per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il criterio c.d. "assistenziale", svincolato dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso in esame, pronunciandosi sullo scioglimento del matrimonio di una coppia, il Tribunale capitolino rigetta le reciproche domande di assegno divorzile avanzate tra i coniugi argomentando in base a numerose sentenze di Cassazione.
Assegno divorzile: va abbandonata la triplice funzione assistenziale
Va abbandonata la originaria tesi che individuava i presupposti dell'assegno divorzile nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare).
L'orientamento giurisprudenziale affermatosi, infatti, ricollega il riconoscimento dell'assegno esclusivamente all'accertata inadeguatezza dei mezzi economici di cui dispone il coniuge e alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale).
Solo ove tale accertamento risulti positivo, prosegue la sentenza, ai fini della determinazione del quantum, soccorono gli altri criteri quali: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare cd alla formazione del patrimonio, reddito di entrambi, durata del rapporto di coniugio e ragioni della decisione.
Il riconoscimento dell'assegno divorzile, come insegna la Cassazione nella recente sentenza n. 11504/2017 della Corte di Cassazione, è condizionato da una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto).
La prima riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno e concerne "l'an debeatur", ossia è improntata all'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali "persone singole".
Riconosciuto il diritto all'assegno, si passa alla seconda fase riguardante "quantum debeatur" che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso: questa è invece improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.).
Nel caso di specie, il Tribunale respinge la domanda di assegno avanzata dal marito contro la moglie poichè l'uomo non ha dimostrato la sua impossidenza o la inadeguatezza dei redditi e sostanze; stessa conclusione per la domanda avanzata dalla moglie nei suoi confronti, stante l'accertata situazione reddituale che le assicura i mezzi necessari per il proprio sostentamento ed in linea con la professionalità acquisita.
Tribunale di Roma, sent. 13/7/2017Tribunale di Roma, sent. 8/6/2017
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