La disciplina prevista dalla riforma del condominio è improntata ad una gestione trasparente

di Gabriella Lax - In tema di gestione condominiale trasparente: i condomini hanno sempre il diritto di visionare la documentazione detenuta dall'amministratore. Si tratta di una delle più importanti statuizioni stabilite dalla legge di riforma n. 220/2012.

In che modo i condomini possono esercitare il diritto a visionare la documentazione?

L'articolo 1129, secondo comma del codice civile prevede per i registri condominiali, ovvero registro di anagrafe condominiale, registro di nomina e revoca dell'amministratore, registro dei verbali (con allegato regolamento di condominio se c'è), registro di contabilità, che l'amministratore, all'atto dell'accettazione dell'incarico e ad ogni suo rinnovo, debba indicare ai condòmini giorni e ore "in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata". Per questi registri la legge non stabilisce limitazioni temporale di conservazione, per cui vanno sempre conservati.

In relazione alla documentazione giustificativa del rendiconto o delle spese, secondo l'art. 1130-bis, primo comma, c.c., "i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione".

Il diritto di prendere visione è in ogni tempo: quindi nessuna limitazione rispetto a documenti inerenti rendicontazioni già approvate. Unico limite temporale sono i dieci anni rispetto ai quali vige l'obbligo di conservazione della documentazione giustificativa. Ragion per cui l'amministratore non può richiedere ai condomini ulteriori compensi per detta attività, considerando che la stessa rientra negli obblighi propri del contratto di mandato stipulato.

L'amministratore però potrà chiedere il rimborso delle spese vive sostenute per le eventuali copie dei documenti richieste dai condomini (anche siglate dall'amministratore per sancirne la conformità agli originali se dovesse servire).

Anche in questo caso, l'amministratore ha la possibilità di indicare i giorni e le ore durante le quali è a disposizione per tale adempimento.

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