Cos'è la capitalizzazione degli interessi, in quante tipologie si suddivide e come è regolata dal codice civile e dal testo unico bancario

La capitalizzazione degli interessi si ha quando gli interessi si applicano al capitale originario, sommandovisi e divenendo, in alcuni casi, a loro volta produttivi di altri interessi. Di norma, la stessa è divisa in tre diversi regimi.

Le tipologie di capitalizzazione degli interessi

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La capitalizzazione può avvenire in diversi modi, riconducibili a tre diverse tipologie.

Innanzitutto vi è la capitalizzazione semplice, in cui gli interessi si sommano al capitale iniziale, con un montante proporzionale alla durata di applicazione del tasso, ma non producono ulteriori interessi.

Si ha capitalizzazione composta, invece, quando l'interesse non solo si somma al capitale, ma produce a sua volta interessi.

Infine, si parla di capitalizzazione mista quando la capitalizzazione semplice si applica per le frazioni di anno e quella composta per gli anni interi.

Capitalizzazione e anatocismo nel codice civile

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In materia di capitalizzazione, la prima norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 1283 del codice civile, in base al quale "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".

Nonostante ciò, fino al 1999 l'anatocismo, laddove applicato dalle banche, era considerato un uso normativo e, in quanto tale, escluso dal campo di applicazione della predetta norma e pertanto legittimo. Fu proprio quell'anno che la Corte di cassazione, tuttavia, riqualificò l'anatocismo bancario come uso negoziale e non normativo, rendendolo di fatto illegittimo.

Capitalizzazione e anatocismo nel TUB

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A questo punto, si susseguirono molteplici riforme normative che, incidendo sulla formulazione dell'articolo 120 del TUB, ampliarono o ridussero, a seconda dei casi, i confini della liceità della capitalizzazione degli interessi applicata dalle banche.

L'ultimo intervento, in ordine di tempo, è rappresentato dal decreto legge

14 febbraio 2016, n.18, che, nei fatti, ha confermato il compito del CICR di definire le modalità e i criteri per la produzione di interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, arginando tuttavia la discrezionalità del Comitato all'interno di confini precisi, stabiliti dalla stessa norma che, per alcuni, sono da considerare come la fine definitiva dell'anatocismo mentre, per altri, rappresentano un passo indietro rispetto a quanto fatto sino a quel momento.

Modalità e criteri per la produzione di interessi bancari

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In attuazione della nuova previsione normativa, il CICR ha emanato la delibera numero 343/2016, nella quale, tra le altre cose, ha stabilito innanzitutto che gli interessi devono essere contabilizzati in maniera distinta rispetto al capitale.

Inoltre, per il Comitato, gli interessi debitori per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento sono esigibili solo a partire dal primo marzo dell'anno successivo a quello di maturazione, peraltro non senza aver concesso al cliente un periodo di almeno trenta giorni da quando ha avuto conoscenza dell'ammontare degli interessi per poter regolarizzare la propria posizione.

Infine, merita di essere segnalata la previsione che concede alle banche e ai clienti di concordare il pagamento di interessi con addebito in conto a valere sul fido, al fine di evitare il pagamento della mora o l'avvio di azioni giudiziarie.


Avv. Giampaolo Morini

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