di Lucia Izzo - La TARI (tassa sui rifiuti) va pagata anche per quanto riguarda gli immobili vuoti o inutilizzabili, eccetto il caso in cui questi siano oggettivamente inutilizzabili o non in grado di produrre rifiuti e non, invece, inutilizzabili per scelta soggettiva del titolare.
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, nella sentenza n. 1447/2017 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di una s.r.l. che aveva impugnato l'avviso di accertamento TARI relativo ad alcuni immobili che il Comune aveva elevato per omesso versamento dell'imposta municipale relativa all'anno 2012.
La società contesta, tra l'altro, innanzi alla competente CTP la nullità dell'avviso per mancata allegazione degli atti richiamati per relationem e conseguente violazione del diritto di difesa.
Avviso di accertamento: non vanno allegati gli atti a contenuto generale
Tuttavia, la Commissione rammenta che per costante giurisprudenza gli avvisi di accertamento devono essere motivati e se la motivazione fa riferimento a un altro non conosciuto ne ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
In questo modo il contribuente viene posto in condizione di poter difendersi (Cass. n. 18002/2013). Tuttavia, fanno eccezione a tale regola gli atti a contenuto generale che sono soggetti a un regime di pubblicità legale. Lo stesso Statuto del Contribuente afferma che non vi è obbligo di allegare le deliberazioni e i regolamenti (atti a contenuto generale).
Non sussiste neppure la nullità dell'avviso per mancanza di motivazione in quanto le deliberazioni comunali di determinazione della tariffa, come atti a contenuto generale non hanno bisogno di motivazione perché si rivolgono a una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali e aree tassabili.
TARI anche per gli immobili vuoti o inutilizzabili
Nel merito della vicenda, prosegue la Commissione, il principio generale è che anche gli immobili vuoti o inutilizzabili sono soggetti alla tassa sui rifiuti. La giurisprudenza ritiene che facciano eccezione a tale principio solo gli immobili che siano oggettivamente inutilizzabili o non suscettibili di produrre rifiuti, non invece quelli inutilizzabili per scelta soggettiva del titolare.
In definitiva, si pone una presunzione legale relativa alla produzione di rifiuti e il contribuente è tenuto pertanto a indicare nella denuncia gli immobili o le aree che non oggettivamente possono produrre rifiuti.
Come stabilito dalla legge di Stabilità 147/2013, infatti, il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, dunque indipendentemente dall'effettiva produzione degli stessi.
Una statuizione che si inserisce nel solco della giurisprudenza di Cassazione, la quale ha chiarito in diverse pronunce (cfr. tra le altre, Cass. n. 12035/2015 e Cass. n. 16459/2004) che "la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, al verificarsi della sola detenzione dei locali perché il presupposto impositivo del tributo si identifica con l'istituzione del servizio, non con la materiale fruizione" (per approfondimenti: Cassazione: la tassa sui rifiuti va pagata anche se non si utilizza il servizio).
Tuttavia, il pagamento dell'imposta può essere evitato per l'immobile inutilizzabile o disabitato, ma questa circostanza andrà appositamente dimostrata dal contribuente, ad esempio stante la mancanza ne periodo di riferimento di alcun allaccio alle utenze domestiche, quali la rete elettrica, idrica o fognaria (per approfondimenti: Casa disabitata: quali tasse si pagano?).
CTP Trapani, sent. n. 1447/2017• Foto: 123rf.com