La disciplina e la giurisprudenza sulla ripartizione delle spese di pulizia e illuminazione delle scale condominiali
Avv. Pier Vincenzo Garofalo - Secondo la Suprema Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, sent. 432/2007), in tema di condominio negli edifici, "la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono".

La ripartizione della spesa per la pulizia delle scale

Il tutto, in applicazione analogica, "in parte qua", dell'art. 1124 c.c., il quale segue, con riferimento al suddetto criterio, il principio generale posto dall'art. 1123 comma 2 c.c., della ripartizione della spesa in proporzione all'uso del bene e trova la propria ratio nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi.

Inoltre, ai fini della ripartizione della spesa suddetta, deve considerarsi invece ininfluente la destinazione in atto delle singole unità immobiliari.

La ripartizione della spesa per l'illuminazione delle scale

Il suddetto principio, esteso, ratio iuris, anche all'illuminazione delle scale, trova conferma nelle sentenze della Cassazione (tra le altre, n. 8657/1996), secondo cui "in tema di ripartizione di oneri condominiali, le spese per l'illuminazione e la pulizia delle scale non configurano spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti cioè a preservare l'integrità e a mantenere il valore capitale delle cose (artt. 1123, comma primo e 1124, comma primo, c.c.), bensì spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie; con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base all'uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni in questione, secondo il criterio fissato dall'art. 1123, comma secondo, c.c.".
Ovviamente, tali spese, correlate a un servizio reso da un lavoratore autonomo o da un'impresa, possono essere sempre suddivise in base ad un diverso accordo tra i condomini, preso, però, all'unanimità al fine di configurare quella "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. (così Cass. n. 7546/1995).

Avv. Pier Vincenzo Garofalo

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