di Valeria Zeppilli - Le multe per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox che gli automobilisti ricevono a casa non sempre sono valide, in quanto spesso accade che gli apparecchi di controllo elettronico non rispettino i requisiti richiesti dal nostro ordinamento.
Ad esempio, se manca il certificato di taratura del misuratore il verbale non è valido. Ma non solo: la circolare numero n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7 agosto 2017, emanata dal dipartimento Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, ha ricordato che neanche il certificato basta se non c'è il verbale periodico di verifica della perfetta funzionalità dell'autovelox, precisando che di tale verifica va dato atto anche nel verbale di infrazione.
Controlli su strada
In particolare, ogni volta che le forze dell'ordine ricevono in uso uno strumento per il controllo elettronico della velocità nuovo o appena assoggettato alla taratura annuale, sono chiamate a compiere una specifica procedura che ne attesti la funzionalità.
Più precisamente, l'autovelox va testato su strada senza comminare sanzioni, ma limitandosi a verificare che effettivamente lo strumento attribuisca una velocità a tutti i veicoli in transito e che tale velocità possa essere considerata attendibile.
Attestazione nel verbale
Come accennato, la circolare del 7 agosto ha precisato che gli agenti accertatori non devono solo compiere tali verifiche, riportandole in un apposito verbale, ma devono anche dare atto delle stesse nel verbale di infrazione notificato all'automobilista.
In quest'ultimo, più in particolare, va anche precisato che la documentazione del test è depositata tra gli atti dell'ufficio al quale fanno capo gli agenti che hanno rilevato e verbalizzato la violazione del codice della strada.