Domanda: "E' possibile annullare il riscatto del corso di laurea se non lo si ritiene più utile e chiedere il risarcimento?"
Risposta: "Il riscatto della laurea è un istituto che dà la possibilità ai lavoratori che abbiano conseguito un titolo di studio di valorizzare il periodo del corso di studi universitari ai fini pensionistici. Esso assume rilevanza indipendentemente dal sistema pensionistico in vigore e permette, in ogni caso, di uscire dal lavoro un po' prima rispetto a quanto avverrebbe diversamente, ottenendo un importo più elevato. Gli anni di laurea riscattati, insomma, sono trasformati sempre in anni di contributi versati utili ai fini pensionistici e, per tale ragione, l'operazione in analisi è chiaramente un'operazione onerosa.
Come chiarito dall'Inps già da diversi anni con il messaggio numero 22427 dell'8 ottobre 2008, se la contribuzione da riscatto di laurea è stata legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere, non è possibile chiederne la rinuncia né la revoca, né la riforma del sistema pensionistico, data l'utilità che comunque il riscatto continua ad avere, può essere addotta quale motivo per derogare a tale regola o, addirittura, chiedere un risarcimento dei danni.
La rinuncia è tuttavia possibile prima della comunicazione di accoglimento della domanda di riscatto. Si parla in tal caso di rinuncia espressa, che si affianca alla rinuncia tacita al riscatto, che si verifica in caso di mancato pagamento dell'onere o della prima rata da versare. In quest'ultimo caso l'Inps archivia la domanda senza ulteriori adempimenti.
Si precisa che la rinuncia non impedisce all'assicurato di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per lo stesso periodo".