di Valeria Zeppilli - Con l'approvazione definitiva da parte del Senato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge annuale per il mercato e la concorrenza, si è ufficializzato l'obbligo per gli avvocati di fornire un preventivo scritto ai propri clienti, che scatterà dal prossimo 29 agosto (leggi: "Avvocati e professionisti: dal 29 agosto preventivi obbligatori").
Quello che cambia, in sostanza, è che mentre prima un tale obbligo sorgeva solo dietro richiesta del cliente, oggi lo stesso diviene automatico e tutti i legali dovranno per forza preventivare in maniera dettagliata i costi che comporterà la loro assistenza per il cliente, specificando le diverse voci e distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.
Preventivo di massima
Più nel dettaglio, vista la funzione del preventivo di consentire ai clienti di fare un confronto tra i costi proposti dai diversi professionisti e di garantire così la concorrenza, è evidente che lo stesso andrà redatto prima dell'avvio della prestazione.
Il che vuol dire che lo stesso sarà necessariamente influenzato da quanto riferito dal cliente nel corso del primo appuntamento e dall'ipotetico e ragionevole sviluppo del contenzioso, essendo invece impossibile prevedere in assoluto come in concreto procederà l'incarico.
Proprio per tale ragione, sarà fondamentale scendere quanto più possibile nel dettaglio, onde evitare di lasciare alcune attività prive di "costo".
Infatti, se da un lato l'accettazione del preventivo da parte del cliente costituisce un titolo per la quantificazione dell'onorario del legale, che potrà tornare utile in caso di mancato pagamento delle prestazioni professionali, dall'altro lato le eventuali varianti che conseguiranno a particolari eventi verificatisi in corso di causa o nell'attività stragiudiziale che non saranno state preventivate necessiteranno della liquidazione giudiziale, con conseguenti chiare complicazioni.
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