di Valeria Zeppilli - Il giudizio di responsabilità di cui alla legge numero 117/1988, sebbene riguardi l'operato del giudice, è in realtà un giudizio che non pende nei confronti del magistrato, ma nei confronti dello Stato. Di conseguenza, non è possibile ravvisare in esso un motivo di ricusazione, riconducibile alla "causa pendente" tra ricusante e ricusato contemplata dall'articolo 51, comma 1, numero 3) del codice di procedura civile.
Lo hanno precisato le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione con l'ordinanza numero 18395/2017 del 26 luglio (qui sotto allegata), fornendo anche altre interessanti precisazioni circa i motivi di ricusazione del giudice, tassativi e non estensibili.
In particolare nell'ordinanza la Corte ricorda che "la 'causa pendente' tra ricusato e ricusante, ai sensi dell'art. 51, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non può essere costituita dal giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, che non è un giudizio nei confronti del magistrato, bensì nei confronti dello Stato".
La ricusazione per inimicizia
Per quanto riguarda poi la ricusazione del giudice per ipotesi di inimicizia, prevista anch'essa dall'articolo 51, comma 1, numero 3) del codice di procedura civile, le Sezioni Unite hanno precisato che la stessa si riferisce necessariamente a rapporti estranei al processo e che non è pertanto possibile dimostrare l'inimicizia sulla base dei soli comportamenti processuali del giudice che la parte ricusante ritenga anomali.
A sostegno della domanda di ricusazione, il ricusante deve quindi indicare tutti i fatti e le circostanze concrete idonei a rivelare l'esistenza in capo al giudice di ragioni di rancore o di avversione nei confronti di una parte o di uno dei difensori.
La vicenda
Nel caso oggetto di causa, invece, il ricusante non aveva allegato la sussistenza di fatti tali da integrare un'ipotesi di grave inimicizia tra lui e i due giudici ricusati. Oltretutto, non aveva neanche provato un interesse dei magistrati nella causa o in altra vertenza su un'identica questione di diritto né la circostanza che tale interesse fosse personale e diretto.
Posto anche quanto detto con riferimento al giudizio di responsabilità di cui alla legge numero 117/1988, quindi, il suo ricorso non può essere accolto.
Vedi anche nella sezione guide legali:
- La ricusazione del giudice civile
Corte di cassazione testo ordinanza numero 18395/2017• Foto: 123rf.com