di Gabriella Lax - Allo stadio senza biglietto per lo specifico settore? Per i giudici scatta la tenuità del fatto e il soggetto non è punibile. Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 39054/2017 (qui sotto allegata) in merito al caso di un tifoso che, allo stadio, era passato dalla curva al settore distinti poco dopo l'inizio del secondo tempo di un incontro di calcio, approfittando del fatto che le porte divisorie fossero aperte, ed era stato condannato alla pena di dieci giorni di arresto e duemila euro di ammenda. Nei confronti del soggetto era stato disposto il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento delle partite della sua squadra di calcio e l'obbligo di presentarsi in questura. Il tifoso non è stato assolto nel merito, poiché il ricorso è stato rigettato, ma per lui scatta la non punibilità in relazione alla particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis del codice penale.
I motivi del ricorso in Cassazione
Il suo ricorso in cassazione è stato respinto. Era fondato su tre motivi.
Il primo atteneva all'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio in appello.
Secondo il ricorrente "il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al difensore presso il quale aveva in precedenza eletto domicilio, poiché l'imputato non era comparso nel giudizio, la nullità di tale notificazione determinava la nullità anche della sentenza di secondo grado".
Su questo punto la Cassazione ha evidenziato che l'irregolarità va eccepita entro la pronuncia della sentenza d'appello e non dopo, come accaduto nel caso di specie.
Con il secondo motivo il ricorrente eccepiva "violazione dell'articolo 6 bis, comma 2, l. n. 401 del 1989, e illogicità e contraddittorietà della motivazione, per l'errata interpretazione di tale disposizione, che sanziona la condotta di chi superi indebitamente una recinzione o separazione di un impianto sportivo, posto che, nel caso del ricorrente, non vi era stato alcuno scavalcamento di recinzioni o separazioni, in quanto il varco tra i due settori dell'impianto nei quali il ricorrente era transitato era stato aperto".
Dunque la corte territoriale aveva provveduto ad un'estensione analogica malam partem, secondo il ricorrente poiché "il passaggio tra i due settori era stato aperto".
Allo stadio senza biglietto: reato ma non punibile
Secondo la Suprema Corte, che ha respinto anche il secondo motivo, superare indebitamente una recinzione significa anche solamente passare da un settore all'altro senza biglietto. Posto che il reato ha "natura di reato di pericolo astratto, non occorrendo che si verifichino disordini, né che ve ne sia il pericolo, essendo sufficiente che la condotta sia prodromica o comunque collegata a forme di violenza, anche potenziali o poste in essere da terzi", scrive la Cassazione "il superamento indebito di una recinzione o separazione ne implica, infatti, solamente l'esistenza e la funzione di delimitare settori dell'impianto destinati a spettacoli diversi, o per il tipo di biglietto di ingresso acquistato, o per il fatto di essere riservati a sostenitori di squadre diverse, con la conseguenza che è sufficiente, per ritenere configurabile il reato, che i due settori siano destinati a spettatori diversi e che siano delimitati fisicamente da barriere o protezioni, ma non anche che queste vengano scavalcate, essendo sufficiente il loro superamento, cioè che vengano oltrepassate".
Terzo e quarto punto, esaminati congiuntamente, riguardavano le riprese video e l'identificazione dell'imputato come l'autore della condotta contestata. Secondo la Suprema Corte tutto era stato eseguito a regola d'arte.
Stante l'infondatezza dei motivi addotti dunque il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
In ogni caso, confermata l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenuta di particolare tenuità l'offesa arrecata al bene giuridico protetto e il comportamento non abituale stante l'assenza di precedenti e di segnalazioni come partecipante a disordini collegati a eventi sportivi.
Cassazione, sentenza n. 39054/2017