di Marina Crisafi - Il condizionatore voluminoso e ingombrante, che occupa troppo spazio, impedendo la collocazione degli apparecchi degli altri condomini deve essere rimosso. Lo ha sancito la Cassazione (ordinanza n. 17400/2017 sotto allegata), ricordando il principio secondo il quale ogni condomino può utilizzare la cosa comune traendone ogni possibile utilità ma a patto che non ne inibisca l'uso paritetico anche agli altri.
La vicenda
Nel caso di specie, il condominio era riuscito a far condannare nel merito alcuni condomini a rimuovere l'apparecchiatura esterna dell'impianto di condizionamento installata a servizio del proprio appartamento. Gli stessi però proponevano ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1102 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Secondo i condomini, infatti, la pronuncia impugnata "non rispetterebbe il principio della nozione di pari uso della cosa comune, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, ritenendo invece integrata la violazione dell'art. 1102 c.c. in quanto la porzione di parete del ballatoio utilizzata non consentirebbe agli altri tre condomini la medesima installazione".
Condizionatore ingombrante, va rimosso
Per gli Ermellini, però, il ricorso è infondato e deve essere respinto. In tema di condominio, ricordano infatti dal Palazzaccio, "ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini". Inoltre, il disposto di cui all'art. 1102 c.c. prevede che il pari godimento della cosa comune è sottoposto a due limiti fondamentali: "il divieto di alterarne la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto". Nella vicenda, sulla base delle risultanze acquisite, il giudice di merito ha ritenuto integrata la violazione della norma che prescrive il pari godimento della cosa comune, "in quanto l'impianto di condizionamento dell'aria installato dai ricorrenti, occupando il 60% in superficie disponibile, impediva l'installazione di un analogo apparecchio da parte degli altri condomini del piano".
In mancanza del consenso di quest'ultimi o di un loro comportamento inerte, dunque, "l'installazione - aggiungono da piazza Cavour - costituisce una lesione del loro diritto". Né d'altronde, concludono, può richiamarsi la giurisprudenza sul godimento turnario o differenziato nel tempo e nello spazio, "giacché la stabilità dell'installazione altera, definitivamente, il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione".
Cassazione, ordinanza n. 17400/2017• Foto: 123rf.com