di Valeria Zeppilli - Con l'ordinanza numero 13235/2017 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha fugato ogni dubbio circa la portata dell'obbligo dell'amministratore di condominio di mettere a disposizione dei condomini la documentazione giustificativa del bilancio, chiarendo che, in tema di approvazione di rendiconto e preventivo, tale obbligo non comporta il deposito necessario di tutti i documenti, ma solo la loro messa a disposizione ai condomini che ne facciano richiesta, permettendo a questi di visionarli e di estrarne copia a loro spese.
L'onere di dimostrare che l'amministratore non abbia consentito ai condomini di esercitare una simile facoltà grava sui condomini stessi.
La vicenda
Nel caso di specie, la controversia era sorta a seguito delle obiezioni di una società a responsabilità limitata che, quale condomino, aveva addotto a sostegno dell'impugnazione di una delibera assembleare, tra le altre cose, di non aver ricevuto dall'amministratore la documentazione inerente al bilancio condominiale. In giudizio, però, era emerso che l'amministratore aveva in realtà provveduto a inviare i documenti, su richiesta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Questo fatto era già stato adeguatamente preso in considerazione dal giudice del merito, con conseguente inammissibilità di qualsivoglia impugnazione sul punto.
L'autorizzazione assembleare non serve per il giudizio
La sentenza in commento rileva pure per un'ulteriore importante precisazione in materia di condominio
negli edifici, in quanto i giudici hanno avuto modo di ribadire che l'amministratore ha la facoltà di resistere all'impugnazione della delibera assembleare e di gravare la relativa decisione anche a prescindere dall'autorizzazione o dalla ratifica dell'assemblea. L'esecuzione e la difesa delle delibere assembleari, infatti, sono ricomprese dall'articolo 1130, numero 1, del codice civile tra le attribuzioni proprie dell'amministratore stesso.Anche su tale aspetto, quindi, i tentativi della società di far valere almeno dinanzi ai giudici supremi l'invalidità della delibera assembleare impugnata sono risultati vani.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 13235/2017