di Lucia Izzo - Niente diniego di giustizia per i ricorsi tutti respinti dallo stesso magistrato: se il provvedimento è comunque pronunciato con motivazione non è possibile invocare il risarcimento ex art. 3, della legge n. 117/1988.
Lo ha stabilito il Tribunale di Potenza, nella sentenza depositata lo scorso 8 giugno (qui sotto allegata). Poiché il Giudice di Pace aveva rigettato ben sette ricorsi per decreto ingiuntivo, l'avvocato aveva chiesto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri un risarcimento ai sensi della legge n. 117/1988 sulla responsabilità civile dei magistrati, in relazione al danno che avrebbe subito dall'operato del magistrato.
Secondo il ricorrente questi avrebbe "illegittimamente" espresso pronuncia di rigetto, ovvero di incompetenza territoriale, in relazione alle domande per i sette ricorsi per decreto ingiuntivo, presentate dal legale per conseguire il pagamento di spettanze per prestazioni professionali da lui rese in altrettanti procedimenti giudiziari in cui aveva esercitato mandato.
Cinque di questi ricorsi erano stati rigettati dal Giudice di Pace poichè i compensi non risultavano parametrati sui minimi tariffari e quindi sarebbe dovuto esservi parere di congruità espresso dall'ordine di appartenenza, che nel caso in esame mancava. I restanti due ricorsi, invece, erano stati rigettati per incompetenza territoriale.
Sette ricorsi tutti respinti? Non è diniego di giustizia
Per l'avvocato, le motivazioni addotte dal magistrato onorario appaiono "maliziose e tendenziose, oltre che illegittime, penalizzanti" tanto da evidenziare una volontà discriminatoria nel "manifesto, ostinato diniego" dell'accoglimento delle istanze. Pertanto, l'avvocato chiede che il Tribunale adito accerti l'illegittimità dei predetti provvedimenti e, per l'effetto, la condanna del Presidente dei Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni.
Per i giudici, la pretesa attorea va configurata quale asserito diniego di giustizia e, a tal proposito, va rammentato che l'art. 3 della legge n. 117/1988 precisa che "Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento".
È tuttavia evidente che nel caso di specie non si è affatto verificato il presupposto di fatto previsto dalla norma, posto che il ricorrente ha semplicemente criticato un provvedimento che pacificamente è stato senz'altro e motivatamente pronunciato, ma che non era conforme alle sue aspettative.
Resta fermo l'assunto che "nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove" (c.d. "clausola di salvaguardia" ex art. 2.2 della l. n. 117/1988). Di qui la ragione del presente rigetto.
Il principio di sussidiarietà per risarcimento danni contro lo Stato
Il giudicante soggiunge, inoltre, che l'art. 4 della summenzionata legge, comma secondo, dispone che "L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno".
Tale disposizione consacra il principio di sussidiarietà della responsabilità civile del magistrato, il cui ambito di applicazione ricomprende esclusivamente i pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, che non siano eliminabili mediante rimedi endoprocessuali.
Con tale previsione normativa si tende a evitare l'instaurazione di un processo parallelo rispetto a quello in corso, il cui esito potrebbe interferire sull'iter processuale di merito, pregiudicando l'imparzialità dei giudici investiti della questione.
Nel caso di specie, i provvedimenti del giudice adito contestanti dall'avvocato non hanno affatto pregiudicato la riproposizione delle domande di cui ai ricorsi monitori, anche in via ordinaria: da ciò consegue che i provvedimenti de quibus non hanno avuto affatto efficacia preclusiva, e non sono stati idonei ad incidere sulla situazione giuridica soggettiva dell'attore.
Nel caso in esame la reiezione delle domande del ricorrente ha lasciato del tutto impregiudicate le corrispondenti pretese sostanziali, suscettibili di essere azionate in vario modo e in diverse vicende processuali, con possibile duplicazione (ove fossero state interamente accolte dal giudice del procedimento monitorio e da quello dell'immaginabile opposizione) del risarcimento richiesto.
Pertanto, viene meno anche l'esistenza stessa di un un "danno" risarcibile, da "lucro cessante", asserito dal ricorrente: per poter agire contro lo Stato per il risarcimento dei danni patrimoniali, conclude la sentenza, si presuppone che l'attore abbia subito "un danno ingiusto… per diniego di giustizia".
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