di Valeria Zeppilli - Gli esposti non sono degli atti riservati e, per tale ragione, la Pubblica Amministrazione deve garantire a tutti gli interessati l'accesso agli stessi.
Il TAR Toscana, con la sentenza numero 898/2017 qui sotto allegata, ha infatti decretato l'illegittimità del diniego di accesso a un esposto, portato avanti dal Comune di Sorano, così negando il diritto vantato da una società a responsabilità limitata interessata del contenuto dello stesso.
A seguito dell'esposto, infatti, era stato attivato un procedimento di controllo in capo alla s.r.l. che, quindi, aveva acquisito un diritto qualificato a conoscere nella loro interezza i documenti che erano stati utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza e, quindi, anche l'esposto che aveva determinato l'avvio del procedimento.
Il rilievo procedimentale dell'esposto
L'esposto, del resto, ha un preminente rilievo procedimentale, rappresentando il presupposto di un'attività ispettiva o di un intervento in autotutela. Una volta consegnato dall'autore alla pubblica amministrazione, entra nella disponibilità di quest'ultima e diviene parte di un procedimento amministrativo.
Tale circostanza rende impossibile subordinare la divulgazione di una simile dichiarazione a esigenze di tutela della riservatezza di chi ha effettuato l'esposto, in quanto, se una dichiarazione incide nella sfera giuridica di terzi, il diritto all'anonimato di chi la ha resa passa in secondo piano.
Niente denunce segrete
Il nostro ordinamento peraltro, ricorda il TAR, non ammette la possibilità di denunce segrete, essendo "ispirato a principi democratici di trasparenza, imparzialità e responsabilità".
Il Comune, quindi, ha ora 30 giorni di tempo, decorrenti dalla notificazione della sentenza, per consentire alla società ricorrente l'accesso e l'estrazione di copia dei documenti richiesti.
TAR Toscana testo sentenza numero 898/2017• Foto: 123rf.com