Una panoramica dell'Avv. Angelo Massimo Perrini
Avv. Angelo Massimo Perrini - Danno a cose in RC auto e nei CVT. 

Le pretese limitazioni contrattuali dopo le novità della legge concorrenza 4 agosto 2017 n. 124 e gli ultimi interventi di IVASS e AGCM. 


Carrozzieri e assicuratori: chi è il cattivo?

La proliferazione di controversie in materia assicurativa, escluse le fisiologiche liti sulle responsabilità o quelle indotte da criticità di altro genere, ha coinciso negli ultimi anni con le politiche liquidative delle imprese che, perseguendo l'ovvio obbiettivo di contenere gli esborsi, hanno adottato interventi solo apparentemente tecnici, ma in realtà di tipo assolutamente "politico", nelle procedure di valutazione e liquidazione dei danni.

In particolare sono stati adottati nuovi "tempari" autoprodotti che riducono la stima delle ore necessarie per la riparazione dei veicoli e sono state date istruzioni vincolanti alle reti peritali per l'applicazione di costi orari ridotti e talvolta fuori mercato.

Il tutto con lo scopo dichiarato di incentivare presunte reti di "carrozzerie fiduciarie" nei confronti delle quali poi l'impresa assicuratrice utilizza ulteriormente i tradizionali sistemi del contenimento dei costi tipici del rapporto tra fornitore e committente forte.

Queste dinamiche si intersecano poi con i ricorrenti tentativi di imporre al danneggiato vincoli di tipo contrattuale per costringerlo a seguire le indicazioni dell'assicuratore debitore sulle modalità - al risparmio - della riparazione del proprio veicolo.

Perché in sintesi si tratta solo di tentativi di ridurre gli esborsi, dal momento che una riparazione commissionata e pagata dal debitore è intuitivamente cosa diversa sotto il profilo qualitativo rispetto a una riparazione fatta a regola d'arte, con ricambi marchiati casa madre e materiali di prima scelta. 

Il tutto, da un punto di vista politico è risultato scelta infelice ed errata anche perché le usuali motivazioni che il sistema assicurativo adduce per giustificare richieste normative volte ad ottenere provvedimenti di favore per consentire ancora il contenimento dei risarcimenti non reggono più. Il comparto RC auto ha visto una riduzione generalizzata e strutturale del numero dei sinistri negli untimi 20 anni a fronte della quale gli utili del ramo restano estremamente elevati, circa 7 miliardi di euro negli ultimi 4 anni. Anche il raffronto con l'Europa non regge: a fronte di un premio medio di polizza di 450 euro il margine italiano si assesta sui 50 euro mentre all'estero il mergine, quando non  è negativo, non supera i 5 euro. 

Inoltre insistere nell'individuare nelle riparazioni un'area dove operare per contenere i costi dei risarcimenti crea solo inutili tensioni dal momento che in una riparazione i costi di mano d'opera incidono in misura irrisoria rispetto al costo dei ricambi.

Sul punto è fin troppo nota la non brillante performance di quel gruppo assicurativo che, nel tentativo di marginalizzare sui sinistri (cosa che fatta da altri sarebbe riprovevole) acquisiva direttamente la ricambistica mediante una società di intermediazione. Quell'esperienza ha trovato un limite invalicabile nell'evidente impossibilità di gestire industrialmente processi di elevata complessità tecnica e logistica e nel settore è ricordata soprattutto per essere diventata un moltiplicatore delle vendite "fai da te" dei ricambi. 

E difatti le compagnie in Italia ben si guardano dall'assumere la proprietà diretta della carrozzerie preferendo interferire con la gestione delle imprese artigiane mediante la negoziazione di accordi tutti caratterizzati dall'evidente predominio del committente "forte".

Ne d'altronde il quadro europeo di sempre maggior protezione dei diritti dei consumatori potrebbe  legittimare limitazioni al consumatore nella scelta del riparatore e ciò in linea con i principi espressi dal Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) nel documento del 6 settembre 2010, secondo il quale "i consumatori dovrebbero essere in grado di scegliere liberamente il loro fornitore di servizi o poter facilmente sostituire un fornitore assegnato loro arbitrariamente con quello di loro gradimento".

Si rammenta poi che tale indicazione è stata normativamente recepita nel nostro ordinamento dalla Direttiva Monti, tradotta nel Regolamento Europeo 1400 vincolante per tutti i paesi della Comunità, mentre evidentemente in linea con tali principi, è stata emanata la legge Hamon in Francia che esplicita il diritto del danneggiato a scegliere il riparatore di fiducia e che mira a censurare ogni lesione della libera concorrenza, ivi compresa la compressione del diritto del consumatore a liberamente contrarre con i terzi (cfr. Tribunal De Grand Istance de Paris, sentenza 9.09.1996 in causa R.G. 13739/95, confermata dalla Cour d'Appel de Paris con sentenza 29.09.1999 in causa R.G. 96/87298). 

Dal Destinazione Italia alle clausole "liberamente imposte"  

Tutte le attuali criticità generano dalla vicenda dell'art. 8 del DL 145/2013 "Destinazione Italia", questione tornata d'attualità dopo che di recente sono state rese note le intercettazioni che hanno reso pubblici alcuni retroscena sui processi di formazione delle leggi nel nostro paese. Da parte di taluni si tentò all'epoca di inserire nell'articolo 8 una norma (l'art. 147bis del CdA) che sostanzialmente avrebbe consentito all'assicuratore di liquidare i danni materiali nella misura, indeterminata e indeterminabile, pari a quanto l'assicuratore avrebbe liquidato all'idealtipo del "carrozziere fiduciario". In sostanza la pratica applicazione della norma avrebbe introdotto nel nostro ordinamento il principio del "ti pago quanto voglio".

A seguito delle note travagliate vicende parlamentari, tutte le norme sula RC auto vennero ritirate dal Governo nel corso della procedura di conversione del decreto legge in Commissione Finanze alla Camera e, con lo stralcio, naufragò definitivamente l'impossibile tentativo di confondere per via legislativa la responsabilità contrattuale con quella extracontrattuale, una partita tutta giocata sugli equivoci del risarcimento diretto in applicazione del quale si pretendeva di imporre  "contrattualmente" al danneggiato varie e disparate limitazioni risarcitorie .

Il fronte "perdente" non si arrese e, subito dopo lo stralcio dell'art. 8, dichiarò pubblicamente per bocca dell'allora responsabile del proprio settore auto che "la parola d'ordine sarebbe stata contrattualizzazione". Quello che per legge non si può fare, ridurre i risarcimenti, lo si sarebbe perseguito attraverso i contratti assicurativi…


 Le limitazioni risarcitorie in RC auto…

E da li fu un profluvio di  "clausole" di ogni genere: c'è quella di chi si ostina a "vietare" l'utilizzo della cessione di credito, c'è quella che riduce il risarcimento in misura variabile (da 80 euro al 20% del danno) al danneggiato reo di aver riparato l'auto dal proprio carrozziere non "fiduciario" dell'assicuratore debitore, c'è quella che mischia tutto insieme e fa di più: non "riconosce" la cessione di credito, paga quanto vuole (dicono "la media del mercato") e poi impone pure la "penale" di 248 euro per "spese amministrative" dovute alla "violazione del patto", ma la migliore resta quella che prima vieta la cessione, poi la onora pagando mediamente un terzo del danno e siccome il carrozziere ha incaricato un legale, chiede al proprio assicurato il ristoro del "pregiudizio", cioè delle spese legali. Più nota, anche per l'ingloriosa fine decretata dall'Antitrust, la "clausola" che pretendeva di ridurre il risarcimento di 500 euro al danneggiato che si fosse fatto assistere da un avvocato "o simili".

Il comune denominatore di tutte queste clausole, oltre al contrasto col Codice del Consumo per una pluralità di ragioni, è soprattutto la loro assoluta inconferenza con la materia della RC auto che è l'obbligatoria garanzia ex 1017 cc per la responsabilità civile del danneggiante e che, ovviamente, nulla ha a che fare con le polizze per i danni, le sole suscettibili di regolamentazione contrattuale del risarcimento/indennizzo .

…e nelle polizze CVT

Anche nelle polizze stipulate per garantire i veicoli da eventi naturali, sociopolitici, danni no fault (kasco e collisione) proliferano polizze tutte con lo stesso schema: franchigie o scoperti che variano in aumento o in diminuzione con l'effetto (in contrasto col Codice del consumo)  di ridurre l'indennizzo al consumatore che intende far riparare il proprio veicolo a regola d'arte dal carrozziere di propria scelta. Sul punto sono molteplici le sentenze, anche dei Tribunali, che hanno chiarito come simili contenuti contrattuali siano in contrasto col codice del Consumo (art 33 lettera t) in quanto limitativi del diritto del consumatore di contrarre con terzi.

L'impossibile tentativo di "contrattualizzare" il risarcimento del danno in RC auto

Che "non si possa fare" è, anche intuitivamente,  chiaro a tutti dal momento che inserire nelle polizze che regolano l'obbligatoria garanzia per la RC auto clausole che limitano il diritto dell'assicurato ad essere integralmente risarcito del danno patito a causa del fatto illecito del terzo confligge col quadro generale della materia della responsabilità civile.

Non è ammissibile confondere indennizzo contrattuale con risarcimento extracontrattuale e la circostanza che in RC auto solo incidentalmente, ricorrendo certe condizioni e per una norma di legge (149 Cod. Ass.), il danneggiato venga risarcito (e non indennizzato) dal proprio assicuratore non muta la natura extracontrattuale del rapporto tra danneggiato e soggetto solidalmente tenuto a corrispondere il risarcimento. L'obbligazione risarcitoria infatti scaturisce comunque e sempre dal fatto illecito del terzo.

Ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 209/2005 l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile viene adempiuto mediante stipulazione del contratto finalizzato a tutelare il contraente-assicurato dalla propria obbligazione civile relativa ai danni che siano eventualmente prodotti a terzi dalla circolazione del proprio veicolo.

Nel caso dunque delle polizze RC auto, l'oggetto del contratto di assicurazione è unicamente la garanzia della responsabilità civile, contratto tipico regolato dall'art. 1917 cc, norma che prevede appunto come "nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto".

Con tale presupposto la presenza di simili clausole all'interno del contratto che disciplina ex 1917 cc l'assicurazione suddetta è in primo luogo inconferente rispetto all'oggetto del contratto. La circostanza che la RCA sia disciplinata, oltre che dal 1917 cc anche dal complesso normativo del D.lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni e, tra le altre norme, dall'art. 149 del Codice medesimo, non muta il quadro di diritto. Infatti la norma di cui al 149 prevedendo il c.d. risarcimento diretto disciplina solo una facoltà ulteriore attribuita al danneggiato (e non certo un obbligo come chiarito da C. cost. 180/2009) al quale è consentito appunto di rivolgersi all'impresa con cui ha stipulato il contratto assicurativo la quale  "…a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, (l'impresa) è obbligata a valutare i danni e a provvedere alla loro liquidazione per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile…".

Nell'ipotesi disciplinata dal 149 CdA, il rapporto tra danneggiato e danneggiate non muta la propria natura né assume natura "contrattuale", e ciò evidentemente al di là di qualsivoglia eventuale limitazione contrattuale al risarcimento, limitazione che al più potrebbe rilevare solo in tema di polizza per i danni. 

Come chiarito anche dalla Cassazione infatti, "l'azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile …" (Cass. Civ., ordinanza n. 5928/2012).

Infatti "…nel caso in cui il terzo danneggiato abbia rivolto la sua pretesa risarcitoria nei confronti del proprio assicuratore della r.c.a. secondo la procedura di cui all'art. 149 cit.. (…) l'azione diretta che tale disposizione accorda al danneggiato, nei confronti del proprio assicuratore, non è altro che la medesima azione prevista dall'art. 144 cod. ass. per le ipotesi ordinarie (e dalla quale, pertanto, mutua l'intera disciplina), con l'unica particolarità che destinatario ne è l'assicuratore della vittima anziché quello del responsabile…" ( Cass.VI Civile ordinanza 20374 del 9 10 2015)..

Poiché nel caso del risarcimento diretto l'assicurazione agisce quale mandataria della compagnia assicurativa del responsabile civile, risarcendo il proprio assicurato per conto di altra impresa, non trovano giustificazione le limitazioni che tendono a trasformare illegittimamente un rapporto di evidente natura extracontrattuale in un rapporto contrattuale all'interno del quale si ritiene di giustificare inconferenti (e vessatorie) clausole 

E' quindi di solare evidenza che tutte le clausole finalizzate a differenziare il risarcimento a secondo di chi abbia riparato o riparerà il mezzo non hanno motivo di esistere nei contratti RC auto che sono relativi ad altra materia

"Il danno si risarcisce integralmente": ora lo dice la legge. La "novità" dell'art.  149 n.11 bis CdA introdotto con la L. 124 del 14 agosto 2017 

Solo dunque tenendo a mente quanto avvenuto negli ultimi anni si può comprendere il senso di un norma come l'11-bis, aggiunto al 148 del CsA, che recita l'ovvio: "Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria".

E infatti da sempre i danni si risarciscono integralmente, da sempre esiste l'obbligo di emettere fattura quando il mezzo viene riparato e da sempre le riparazioni sono in garanzia.

Si tratta quindi di una norma manifesto che chiarirà ulteriormente l'illiceità della predisposizione di contratti con limitazioni risarcitorie essendo tali limitazioni a questo punto contrarie oltre che al 37 lettera t) del Codice del Consumo anche alla legge. 

La libertà di utilizzare la cessione di credito 

L'altra ricorrente criticità nelle vicende della RC auto nasce dalla ostilità degli assicuratori nei confronti dell'utilizzo della cessione di credito da parte del danneggiato.

Da tempo la Cassazione ha detto parole definitive sulla liceità di questo strumento che consente al consumatore di non anticipare le spese della riparazione ma che, al contrario, mette le compagnie, in fase di liquidazione, direttamente a confronto con la categoria dei carrozzieri con le intuibili dinamiche proprie del conflitto tra chi essendo un debitore istituzionale è portato naturalmente a voler pagare meno ("il giusto") e chi, a secondo dei punti di vista chiede di più ("aumenta il danno"). Nonostante la perfetta liceità normativa nel sistema assicurativo permane l'ostilità all'istituto del 1260 c.c., avversione che a prescindere da ricostruzioni macchiettistiche ("la cessione fa lievitare il danno") è generata in realtà dal fatto che questo strumento contrattuale impedisce al sistema assicurativo di perseguire le proprie scelte di politica industriale volte da sempre a cercare di interferire con le dinamiche del mercato dell'autoriparazione. E' evidente che questi comportamenti tutt'altro che pro concorrenziali non sono stati valutati degni di ulteriore tutela dal legislatore che ha dunque varato le recenti modifiche al codice delle assicurazioni.

La cessione e l'introduzione con la legge 124 del 14 agosto 2017 del 149 bis CdA

Con tali premesse, per quanto a rigore non fosse necessario, poiché la cessione è già  disciplinata dalla fonte primaria del 1260 del codice civile, le vicissitudini politiche che hanno portato all'approvazione della legge 124/2017 hanno consigliato al legislatore di chiarire definitivamente, quindi anche per legge, la legittimità della cedibilità del credito al carrozziere e ciò a prescindere da tutte le qualifiche che al credito si vogliano attribuire ("futuro", "incerto", "indeterminato"…).

Ora il Codice delle Assicurazioni, con comportamento ricognitivo della costante giurisprudenza di legittimità, prevede espressamente la cessione del credito al riparatore all'articolo 149 bis "Trasparenza delle procedure di risarcimento" disciplinando, in presenza di cessione le modalità di pagamento da parte dell'assicuratore che " in caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni." 

E' quindi evidentemente destinata a non avere più seguito quella minoritaria giurisprudenza che - in contrasto col granitico orientamento della Cassazione - per le ragioni più disparate riteneva "incedibile" il credito, motivando magari che l'azione diretta ex 149 sarebbe stata asseritamente "riservata al danneggiato", dimenticando il risalente insegnamento secondo il quale con il credito si trasferiscono tutte le azioni a tutela dello stesso.  E che se così non fosse sarebbe sufficiente una cessione per vedere abolito il risarcimento diretto…

La lapide: l'intervento di IVASS con  la lettera al mercato 24 luglio 2017. 

Quasi contemporaneamente all'approvazione delle modifiche legislative introdotte della 124  del 14 agosto 2017, si è registrato l'intervento di moral suasion dell' Autorità di regolazione del settore.

L'IVASS infatti ha preannunciato con la propria lettera al mercato del 25 luglio 2017 che provvederà per quanto di competenza a segnalare all'Antitrust le disposizioni contrattuali  tese a limitare l'utilizzo della cessione di credito oltre che a penalizzare il consumatore che si rivolga a riparatori di fiducia

Già nell' ottobre 2016 l'Istituto di vigilanza, intervenendo a proposito di clausole contrattuali, valutava l'esistenza di profili proconsumeristici nella cessione, strumento da tutelare in quanto "tale da non comprimere la libertà del consumatore/assicurato di cedere il suo credito, scegliendo il carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione, con tempi rapidi di attivazione della procedura di gestione e liquidazione del danno" (IVASS, memo ai Consumatori dell'ottobre 2016). 

Ora nel mirino del vigilante ci sono espressamente e direttamente le clausole che "tendono a limitare la cessione del credito da parte dell'assicurato a favore di terzi ovvero a penalizzare il ricorso a riparatori non convenzionati con l'impresa di assicurazione" e siccome la giurisprudenza continua a ripetere che tali clausole sono vessatorie, nel rispetto del riparto di competenze tra Autorità, a suo tempo oggetto di un protocollo d'intesa,  l'IVASS preannuncia che, non potendo intervenire direttamente su questione di propria non diretta competenza, procederà ad effettuare "le conseguenti segnalazioni alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), competente ad accertare la vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 37 bis del Codice del Consumo".

E a questo punto visto l'orientamento di AGCM espresso nel recente provvedimento 26255 nel caso CV144 (la vicenda Allianz, e della penale di 500 euro prevista dalla famosa clausola "conciliazione paritetica") la stagione della "contrattualizzazione" del risarcimento sembra destinata a tramontare.

L'Autorità per la Concorrenza sul punto difatti ha dimostrato di avere le idee molto più chiare che in passato  come risulta dalla lettura del provvedimento Allianz ai paragrafi 62 e 80: "62. Quanto al contesto di riferimento, va ricordato che rispetto all'origine del diritto al risarcimento da sinistro stradale anche nelle ipotesi di risarcimento diretto ex art. 149 del C.d.A. il rapporto tra danneggiato e danneggiante non muta la propria natura di illecito extracontrattuale e ciò al di là di qualsivoglia eventuale limitazione contrattuale al risarcimento."
 e ancora "80. Rileva altresì il tipo di rapporto assicurativo su cui si innesta la clausola che, come evidenziato, è destinata ad operare nel sistema di risarcimento diretto del danno. Un sistema nell'ambito del quale il risarcimento è effettuato da Allianz in qualità di impresa gestionaria per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile a favore del cliente assicurato che ha subito il danno e dunque in un contesto nel quale, come evidenziato, la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile, all'interno del quale la stessa previsione di una clausola penale non appare giustificata." 

Ora si tratta di vedere come reagirà il sistema assicurativo, se si arroccherà sulle proprie posizioni o se invece saprà cogliere le novità per investire in iniziative pro concorrenziali, migliorare i servizi liquidativi e cercare risolvere i problemi reputazionali che fatica a scrollarsi di dosso.

Autore: Angelo Massimo Perrini 

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