Per la Cassazione, il sequestro preventivo non richiede il presupposto del periculum in mora se finalizzato alla confisca

Avv. Edoardo Di Mauro - Il sequestro preventivo non richiede il presupposto del periculum in mora se finalizzato alla confisca. Lo ha stabilito la Cassazione con la recente sentenza n. 36823/2017 in una vicenda riguardante il trasporto di rifiuti con mezzo abusivo.

Il caso

Il Tribunale di Roma, con ordinanza ha rigettato l'appello presentato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale , concernente un autocarro di proprietà della società Gamma utilizzato per il trasporto di rifiuti ritenuto abusivo e, dunque, configurante la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, per non essere detto mezzo inserito nell'Albo nazionale dei gestori ambientali, a nulla rilevando, secondo il Tribunale, la successiva iscrizione in quanto effettuata oltre i termini di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 318-bis.

Ai sensi dell'articolo 321 c.p.p. quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il GIP.

Al secondo comma: il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

Ed il sequestro è stato disposto proprio in ragione della futura confisca, a nulla rilevando i presupposti richiesti per il sequestro preventivo inteso come misura cautelare.

Sequestro preventivo del mezzo: basta il presupposto della confiscabilità

La Cassazione ha così statuito che "rispetto al periculum in mora il Tribunale ha correttamente specificato che il mezzo è suscettibile di confisca ed il sequestro strumentale alla confisca, si è più volte affermato, costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal comma 1 del cit. art. La sua particolarità consiste nel fatto che non richiede necessariamente la presenza dei presupposti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico" (pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati), ma basta il presupposto della confiscabilità: ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca a tenore del codice penale o delle leggi speciali".

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