Il ddl al vaglio della commissione giustizia alla Camera suggerisce il cambio di residenza abituale della prole se l'affidatario non rispetta gli accordi

di Lucia Izzo - Il genitore affidatario che non si attiene alle disposizioni dettate dal giudice in tema di affidamento dei figli rischierà il cambio di residenza abituale della prole e la modifica delle modalità d'incontro con l'altro genitore che viene messo in condizione di non poter vedere e avere con sé i bambini.

È questo il provvedimento d'urgenza che vorrebbe introdurre la proposta di legge 4377 (qui sotto allegata), presentata lo scorso 21 marzo e attualmente al vaglio della Commissione Giustizia alla Camera. Il disegno di legge, in sostanza, propone una "Modifica all'articolo 337-ter del codice civile, in materia di provvedimenti del giudice in caso di inosservanza delle condizioni di affidamento dei figli da parte del genitore affidatario".


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La relazione introduttiva osserva che quanto previsto dall'art. 337-ter del codice civile (Provvedimenti riguardo ai figli) per il quale la tutela giudiziaria deve assicurare a ogni figlio il diritto a godere sia della madre che del padre per la sua serena crescita, "viene a essere mortificato in assenza di un sistema normativo che ne consenta l'immediata evidenza".


In sostanza, proseguono i relatori, anche la funzione stessa della giurisdizione viene così continuamente e pacificamente aggirata laddove accada che un genitore violi la specifica norma o l'ordine del giudice civile, limitando la garanzia del minore alla propria bi-genitorialità.

Figli "strumentalizzati" dai genitori affidatari

Sempre più spesso, infatti, i figli sono "utilizzati" dai separandi come strumento di vendetta nei confronti dell'altro, a discapito del diritto alla bigenitorialità, oppure il rapporto con l'affidatario diventa talmente "simbiotico" creando un legame che, secondo i relatori, potrà essere dannoso per il figlio e la sua crescita.


Questi, infatti, verrebbe reso per tutto il tempo che lo separa dalla maggiore età, un semplice "ostaggio nelle mani di un genitore assolutamente inadeguato, con la conseguenza che svilupperà una personalità piegata" in quanto non trarrà anche dall'altro genitore un contributo per mantenere un buon equilibrio di personalità.

Cambio di residenza se l'altro genitore non rispetta gli accordi

Nel nostro ordinamento, spiega la relazione, non è presente alcun efficace rimedio, poichè quelli di natura penalistica (artt. 388 e 572 c.p.) hanno tempi che non potranno mai essere quelli della crescita di un minore e quelli aventi carattere civilistici non portano "quasi mai a un deciso cambio di rotta".


Pertanto, la proposta di legge ritiene vada introdotto uno strumento immediato attraverso la riformulazione dell'art. 337-ter, affinchè si possa disporre a tutela del minore una modifica della sua residenza abituale in presenza di "dinamiche malevole, concretamente poste in essere da un genitore in danno del proprio figlio" che si attuano privandolo della figura dell'altro.


La modifica della residenza abituale della prole potrebbe essere, secondo la proposta, una soluzione tempestiva per aggirare quei blocchi all'accesso e alla frequentazione filiale di un genitore, provvedendosi alla sostituzione del genitore che impedisce, ritarda o rende colpevolmente più difficoltoso il rapporto tra il figlio e l'altro genitore, con quello che "momentaneamente subisce questo ostracismo".


Sarà poi, conclude la relazione, l'esito successivo dell'istruttoria processuale a definire e ad approfondire gli aspetti della genitorialità e il superamento delle inadeguatezze, anche momentanee, relative al permesso ai figli di frequentare l'altro genitore, che potranno essere tempestivamente evidenziate e, ove confermate, definitivamente sanzionate, così da spingere tutti e due i genitori verso una genitorialità consapevole.

Proposta di Legge n. 4377

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