Secondo il recente orientamento della Cassazione e delle corti di merito, l'assegno divorzile va riconosciuto solo al coniuge non indipendente o autosufficiente economicamente

di Lucia Izzo - Tenore di vita, addio! Ora si guarda all'indipendenza economica dell'ex coniuge che richiede la misura. Infatti, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge, la Corte di Cassazione ha definitivamente abbondato il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.


La sentenza n. 11504/2017, pubblicata dalla prima sezione civile, ha superato un orientamento consolidato e ha indicato, quale parametro per la spettanza dell'assegno, misura avente natura "assistenziale", l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede (per approfondimenti: Assegno divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita).


La pronuncia nasce dal gravame interposto da una ex moglie contro una sentenza della Corte d'Appello di Milano del 27 marzo 2014, la quale aveva ritenuto non esserle dovuto l'assegno divorzile non avendo ella dimostrato l'inadeguatezza dei propri redditi ai fini della conservazione del tenore di vita matrimoniale. A tal proposito si rilevava l'incompletezza della documentazione reddituale prodotta, in una situazione di fatto in cui l'altro coniuge aveva subito una contrazione reddituale successivamente allo scioglimento del matrimonio.

Assegno divorzile solo se mancano "mezzi adeguati" ed è impossibile procurarseli

Una conclusione "conforme a diritto" per la Cassazione che ha rammentato che il divorzio, infatti, estingue definitivamente il rapporto matrimoniale, sia sul piano dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi "persone singole", sia dei loro rapporti economico-patrimoniali, salva la presenza dei figli che impongono a entrambi di esercitare la responsabilità genitoriale.


Il diritto all'assegno di divorzio, ex art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987), è condizionato dal previo riconoscimento di esso in base all'accertamento giudiziale della mancanza di "mezzi adeguati" dell'ex coniuge richiedente l'assegno o, comunque, dell'impossibilità dello stesso "di procurarseli per ragioni oggettive" (per approfondimenti: Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni)


Tale accertamento giudiziale deve per gli Ermellini passare attraverso due fasi distinte: la prima (fase dell'an debeatur), necessaria, riguarda la possibilità di riconoscimento del diritto all'assegno, mentre la seconda (fase del quantum), eventuale, si attiva a seguito dell'esito positivo della precedenza al fine di determinare quantitativamente la misura dell'assegno.

Autosufficienza economica: gli indici per dimostrarla

In sostanza, se il coniuge richiedente ha mezzi adeguati o effettive possibilità di procurarseli, dunque appaia indipendente o autosufficiente economicamente, manca qualunque presupposto per attuare quella "solidarietà economica" post coniugale che è alla base del riconoscimento dell'assegno secondo i principi costituzionali.


Riconoscere la misura, anche in situazione di autosufficienza economica dell'altro, apparirebbe una "locupletazione illegittima" e rappresenterebbe un'indebita prospettiva di "ultrattività" del vincolo matrimoniale.


Per dimostrare l'autosufficienza dell'ex, secondo gli Ermellini sono quattro gli indici di prova da valorizzare: in primis il possesso di redditi di qualsiasi specie, seguito dalla verifica del possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e/o immobiliari, considerando però anche gli oneri e il costo della vita nel luogo in cui l'ex che chiede l'assegno risiede; ancora, si guarda alle capacità e le effettive possibilità di lavoro personale dell'ex (tenendo conto di salute, età e sesso, nonchè alle condizioni del mercato) e, infine, alla stabile disponibilità di una casa di abitazione (per approfondimenti: Mantenimento: come si prova l'autosufficienza dell'ex).

Assegno divorzile: le pronunce successive alla sentenza n. 11504/2017

Quanto stabilito dalla Cassazione ha da subito trovato ampio respiro nelle sentenze dei giudici di merito. La Corte d'Appello di Salerno, ad esempio, nella sentenza n. sentenza n. 29/2017 (per approfondimenti: Divorzio: addio all'assegno per la ex disoccupata) ha precisato che il matrimonio non è un modo per "sistemarsi a vita" e, pertanto, laddove cessi l'unione di affetti vengono meno anche gli effetti patrimoniali del vincolo coniugale, a meno che il partner non dimostri di non essere in grado di procurarsi mezzi adeguati al suo sostentamento e non per sua colpa.


Nel caso di specie, nonostante la richiedente fosse disoccupata, per i giudici tale status non non vale di per sé a giustificare l'onere a carico dell'ex, in quanto bisogna tener conto di altri fattori ad esempio l'età e le capacità di lavoro che consentirebbero di trovarsi un'occupazione.


Anche per il Tribunale di Roma, sentenza del 13 luglio 2017 (per approfondimenti: Divorzio: assegno solo se l'ex coniuge ha bisogno) va privilegiato il criterio attributivo assistenziale dell'assegno di mantenimento, e non l'originaria tesi che individuata i presupposti dell'assegno divorzile nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare).


Il Tribunale di Milano, invece, in un'ordinanza del 22 maggio 2017, ha ritenuto che un parametro (non esclusivo) di riferimento, quanto all'indipendenza economica idonea a negare il diritto all'assegno divorzile, essere rappresentato dall'ammontare degli introiti che consente a un individuo di accedere al patrocinio spese dello Stato, soglia che ad oggi è di euro 11.528,41 annui ossia di circa euro 1000 mensili (per approfondimenti: Divorzio: niente assegno per chi guadagna più di mille euro).


Un secondo parametro suggerito dai giudici meneghini per adattare in concreto il concetto di "indipendenza" può essere rintracciato "nel reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita" (per approfondimenti: Divorzio: assegno solo a chi guadagna meno di mille euro al mese). Inoltre, per i giudici l'onere probatorio circa l'esistenza del diritto all'assegno, infine, resta sul richiedente, fermo il diritto all'eccezione e alla prova contraria dell'altro ex coniuge.


La stessa Cassazione, inoltre, ha precisato che le direttive stabilite dalla sentenza n. 11504/2017 dovranno valere anche in sede di giudizio di revisione dell'assegno divorzile. Nella sentenza n. 15481/2017, gli Ermellini hanno evidenziato che il giudice, in tale sede, dovrà verificare se i motivi sopravvenuti alla base della richiesta di esonero dal mantenimento giustifichino effettivamente una negazione dello stesso a causa della sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica del beneficiario (per approfondimenti: Divorzio: scacco matto all'assegno per la ex).






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